L'Amministrazione non può valutare negativamente la circostanza che il ricorrente abbia subìto una condanna penale non definitiva per lesioni

Avv. Francesco Pandolfi         cassazionista

Il nostro Ordinamento giuridico ha eliminato il requisito della "buona condotta" nei concorsi pubblici.

Siamo in tema di annullamento di un decreto del Ministero della Difesa prot. n. xxxxxxMA del 1xxxx con cui è stata disposta l'esclusione dal concorso a n. 500 posti di sergente ruolo in s.p.e. presso l'Aeronautica Militare.

Il principio di fondo che si estrae dal ragionamento del Tar Lazio sezione 1 bis ( sentenza n. 7390 del 10.07.2014 ) è che L'Amministrazione non può valutare negativamente la circostanza che il ricorrente abbia subìto una condanna penale per lesioni, senza considerare la circostanza del procedimento penale ancora in corso, essendo stata da lui impugnata la relativa sentenza, oltre alla mera pendenza di un altro procedimento penale.

A ben vedere, osserva acutamente il Tribunale, il bando non ha indicato i criteri per stabilire in cosa si debba concretizzare il "il possesso della condotta e delle qualità morali previste per l'ammissione al concorso in magistratura"; in tal modo l'illegittimità si annida nel bando e nel provvedimento di esclusione ( impugnato ).

L'Amministrazione ha fondato il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso esclusivamente sul difetto del requisito previsto dall'art. 2 punto 5 d.p.r. 487/94 e dell'art. 13 del bando di concorso approvato con DM 2/281/DGPMA del 22.11.1996 ( secondo cui i candidati devono essere in possesso della condotta e delle qualità morali incensurabili così come previsto per i concorsi in magistratura ); ha quindi valutato negativamente la predetta circostanza della vicenda penale.  

Così facendo però l'Amministrazione ha adottato un provvedimento di estrema gravità sulla base di una sentenza di condanna del 1996 per fatti accaduti nel 1991 non ancora passata in giudicato (per la quale è poi sopraggiunta nel 2000 una pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato) e della pendenza di un procedimento penale per un fatto accaduto nel 1990 ( conclusosi con un decreto penale di condanna, opposto dal ricorrente il quale, nell'ultima memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, assume essersi risolto favorevolmente ), senza considerare in alcun modo il periodo di servizio prestato in precedenza dal Volo, per oltre cinque anni, nella medesima forza armata, periodo durante il quale l'istante risulta aver avuto costanti giudizi positivi dai propri superiori.

In realtà, l'acritico recepimento degli accertamenti effettuati in un procedimento penale culminato in una sentenza non ancora passata in giudicato, non fornisce una soglia di certezza idonea e sufficiente a scalfire la c.d. "presunzione di innocenza" dell'imputato, presunzione costituzionalmente garantita.

In buona sostanza: L'Amministrazione avrebbe dovuto esperire un'autonoma valutazione dei fatti contestati, vagliandone la gravità sotto il profilo disciplinare e la compatibilità con le funzioni assolte dal Volo.

Peraltro poiché non emerge alcuna obiettiva ed apprezzabile differenza tra il concetto "buona condotta" e la previsione del bando che prescrive "il possesso della condotta e delle qualità morali previste per l'ammissione al concorso in magistratura", appare evidente che la disposizione del bando, in mancanza di disposizioni attuative più specifiche che individuino criteri selettivi obiettivi, finisce con il riesumare un relitto ormai soppresso dall'Ordinamento, quale è appunto quello della dimostrazione della "buona condotta". 

Istituto contrastante con i valori e con i principi ai quali la nostra Costituzione si ispira, per il quale nondimeno la legge n.732/84 ha stabilito che esso non possa più essere richiesto o comunque accertato ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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