Il giudice non deve basare la scelta tra le due misure solo ed esclusivamente sul grado di infermità

A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

 

Il Tribunale di Vercelli con sentenza del 31 ottobre 2014 n. 142 ha dichiarato infondato il ricorso presentato da una madre, amministratrice di sostegno, con cui chiedeva l'interdizione del figlio per una serie di motivi tra i quali l'aggravamento della salute del beneficiario ed il timore che potesse sottoscrivere moduli contrattuali presentati da sconosciuti.


Quali sono i criteri applicabili per decidere se il soggetto debole risulti maggiormente tutelato attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno piuttosto che con quella dell'interdizione?


L'orientamento giurisprudenziale consolidato propende per il seguente criterio giuridico: l'amministrazione di sostegno va adottata in tutti quei casi in cui si rende necessaria un'attività di tutela minima a favore del beneficiario quale, a titolo esemplificativo, la scarsa consistenza del patrimonio oppure la semplicità delle operazioni da compiere. 


In altri termini, il giudice non deve basare la scelta tra le due misure solo ed esclusivamente sul grado di infermità del soggetto incapace ma occorre che proceda ad una corretta ricostruzione della situazione psicofisica dell'interessato ponendola in relazione con la complessità delle decisioni e operazioni imposte dalla consistenza del patrimonio.


Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di mantenere l'amministrazione di sostegno benché il soggetto incapace risultasse affetto da encefalopatia epilettica con ritardo psicomotorio grave.


Nella relazione del consulente tecnico viene sottolineato che il beneficiario non è privo della capacità di rapportarsi al mondo esterno e alla madre quale amministratrice di sostegno.


Il Tribunale nella parte motiva della sentenza afferma che:

  • la ricorrente non ha dimostrato l'aggravamento delle condizioni fisiche del figlio;

  • l'interdizione non esclude la possibilità che il soggetto incapace sottoscriva documenti che gli vengano sottoposti da estranei. Inoltre il rimedio previsto dall'ordinamento per gli atti giuridici posti in essere dall'interdetto senza autorizzazione è successivo esattamente come nell'amministrazione di sostegno;

  • la normativa che disciplina l'amministrazione di sostegno è volta alla cura della persona del beneficiario in ogni suo aspetto, patrimoniale e personale. L'amministratore di sostegno può quindi prestare il consenso (o il dissenso) informato ad accertamenti, cure, trattamenti.

Avv. Cristina Bassignana


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