L'esposizione al fumo passivo, per dare origine ad un'eventuale responsabilità patrimoniale risarcitoria non doveva limitarsi alla sua sporadica ed occasionale presenza nei corridoi della prigione

Che il fumo faccia male si sa. Ma non sempre, purtroppo, viene riconosciuto il danno per l'esposizione al fumo passivo. Torna a far discutere, quindi, l'emblematico caso di un agente penitenziario esposto alle indesiderate inalazioni delle sigarette fumate dai detenuti nelle loro celle


L'esposizione al fumo e il danno non patrimoniale conseguente diventa, così, oggetto della recente sentenza della seconda sezione del Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana nr. 2025 dell'11 dicembre 2014. 


La pronuncia trova coinvolto, suo malgrado, un agente penitenziario che aveva richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali per la sua esposizione al fumo delle sigarette dei detenuti. Dopo un'attenta analisi documentale ed istruttoria, il Tar Firenze si è espresso non riconoscendo alcun danno non patrimoniale all'agente penitenziario ricorrente causato dall'inalazione del fumo delle sigarette che i detenuti fumavano in cella quotidianamente. La motivazione della sentenza si è basata essenzialmente su due punti. 


A parere del tribunale fiorentino adito, l'esposizione al fumo passivo, per dare origine ad un'eventuale responsabilità patrimoniale risarcitoria in favore dell'agente penitenziario, non doveva limitarsi alla sua sporadica ed occasionale presenza nei corridoi della prigione. 


Inoltre, risultando a norma la dotazione degli impianti antifumo delle carceri, il Tar ha ritenuto di poter ragionevolmente escludere la sussistenza di ogni tipo di danno non patrimoniale all'agente ricorrente.


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