I problemi si pongono per i beni demaniali e per quelli del patrimonio indisponibile

di Luigi Papalia 

I beni pubblici sono espropriabili?  In caso positivo quali sono le regole da osservare?

In via generale,  va detto che,  se è unanime il riconoscimento di una tale possibilità da parte di dottrina e giurisprudenza per i beni del patrimonio disponibile e per quelli di interesse pubblico, i problemi si pongono per i beni demaniali e per quelli del patrimonio indisponibile.

Le ragioni sono evidenti ed afferiscono al diverso regime che connota tali beni: i beni del patrimonio disponibile e quelli di interesse pubblico godono, infatti,  di un regime privatistico che non tollera dubbi circa la loro pacifica assoggettabilità alle procedure di espropriazione; è invece per i beni demaniali come per quelli del patrimonio indisponibile che si sono poste varie questioni.

In particolare, è stato evidenziato da attenta dottrina che per i beni demaniali,  prima che il T.U 327/2001 prevedesse espressamente la necessità del procedimento di sdemanializzazione al fine della sottoponibilità degli stessi al procedimento ablatorio, tre diverse tesi si contendevano il campo tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Secondo una prima opzione, poiché il procedimento ablatorio avrebbe comportato un mero passaggio da un'Autorità pubblica ad un'altra, non sarebbe stata necessaria né la sdemanializzazione né addirittura alcuna procedura espropriativa; procedura richiesta invece da una diversa tesi nel quadro di una attenta comparazione degli interessi pubblici coinvolti; prevalente tuttavia risultava tanto in dottrina quanto in giurisprudenza la tesi che postulava la previa sdemanializzazione del bene.

Il legislatore  con il T.U. 327/2001 non ha fatto altro che sancire definitivamente il superamento del dibattito dottrinale e giurisprudenziale recependo l'ultimo degli indicati orientamenti e prevedendo con l'art.4 che i beni demaniali non sono espropriabili se non a seguito di sdemanializzazione.

Dunque è con la sdemanializzazione che cessa quel peculiare regime pubblicistico che impone la inalienabilità come la non usucapibilità o l'impossibilità di essere oggetto di diritti dei terzi del bene.

Il citato T.U., infine, ha recepito anche per i beni del patrimonio indisponibile l'indirizzo giurisprudenziale che ne ammetteva  la espropriabilitá, ove necessaria al fine di perseguire un'utilità superiore.

Il comma 2 dell'art. 4, infatti, consente l'espropriazione dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. 

di Luigi Papalia E-mail: avvluigipapalia@gmail.com


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