Ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art.

"Qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell'intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.".

Così si è espressa la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 27264 depositata il 22 dicembre scorso, pronunciandosi in una vicenda in materia di responsabilità scolastica.

Vedendosi rigettato l'appello dalla corte territoriale di Trieste, avverso la domanda, all'epoca dispiegata dai genitori esercenti la potestà, per l'infortunio occorsole, quale alunna della scuola media di Sacile, durante la frequenza dell'ora di educazione fisica, a seguito del quale aveva riportato, con la rottura di un elemento dentale, postumi invalidanti permanenti del 2%, la ricorrente aveva adito la Cassazione, notificando il ricorso al Ministero intimato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e al Ministero presso la sede di viale Trastevere anziché presso l'unica competente Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

Chiamata ad intervenire sul punto, la S.C. ha ribadito la nullità della notifica e l'indispensabilità della rinnovazione la quale "se eseguita, ha l'effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall'impugnazione; e restando in tal caso abilitata l'intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso".

D'altra parte, ha aggiunto la Cassazione, anche il ricorrente che abbia irritualmente eseguito la prima notifica, ha la facoltà di "indursi spontaneamente" alla rinnovazione della stessa, "sia pure in tempo successivo alla scadenza del termine per impugnare".

Pertanto, dato il permanere dell'irregolarità della notifica, senza l'intervento di una spontanea notifica di controricorso da parte della P.A. intimata, né di una spontanea rinnovazione della notifica del ricorso da parte della ricorrente, la S.C. ha concesso termine perentorio entro il quale rinnovare la notificazione all'intimato Ministero presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Cassazione Civile, testo ordinanza 22 dicembre 2014, n. 27264

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