La sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.3863 del 26/2/2004)
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.3863 del 26/2/2004) ha stabilito che il custode del parcheggio è responsabile dei danni eventualmente riportati dall'autovettura.

Chi immette la propria auto in un?area di parcheggio recintata infatti "è interessato anche alla custodia del veicolo e non vuole soltanto disporre di uno spazio per lasciare l'auto".

L'obbligazione principale del gestore del parcheggio è quindi quella di custodire la vettura con tutti i rischi che conseguono alla mancanza di custodia. Il Giudici del Palazzaccio hanno precisato che il contratto di parcheggio è un contratto "atipico" per il quale occorre fare riferimento alle norme del codice civile relative al deposito.

l gestore del parcheggio ha dunque l'obbligo di custodire e restituire l'auto nello stesso stato in cui gli è stata consegnata.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: