Lo ha affermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26290 del 15 dicembre 2014

"Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge".

Lo ha affermato la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26290 del 15 dicembre 2014, pronunciandosi su una vicenda riguardante l'inibizione dell'uso del titolo e dell'esercizio delle funzioni per la presidente di un'associazione sportiva.

Concordando con la statuizione della Corte d'Appello che confermava la sentenza di primo grado, respingendo, però, la domanda risarcitoria proposta dall'associazione contro l'ex presidente, per non aver fornito la prova sulla responsabilità della stessa circa l'esito negativo delle trattative per un contratto di sponsorizzazione, la Cassazione si è espressa sulla questione (sollevata dall'associazione ricorrente) dell'invalidità della procura speciale rilasciata in calce al controricorso al difensore della donna.

Richiamando la consolidata giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, n. 19294/2014), la S.C. ha affermato, infatti, che "la specialità del mandato è con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità; il che accade nell'ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento".

Nella specie, la Cassazione ha considerato sufficiente la dizione contenuta nella procura della donna che delegava "a rappresentarla e difenderla, in ogni grado e fase della procedura, anche di opposizione" e che, quindi, pur risultando imprecisa non poteva dirsi mancante.

Cassazione civile: testo della sentenza 226290/2014

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