Fa parte del libero convincimento del giudice il privilegiare determinate prove rispetto ad altre, così come prenderne in considerazione soltanto alcune e ritenere le altre superflue

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 26097 dell'11 Dicembre 2014. Il privilegiare determinate prove rispetto ad altre, così come prenderne in considerazione soltanto alcune e ritenere le altre superflue; tutte queste azioni rientrano nel potere discrezionale del giudice, derivante dal principio del libero convincimento, e secondo la Suprema corte attengono la fase dell'apprezzamento del fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto in determinati e tassativi casi. La sentenza in commento offre rilevanti spunti interpretativi e di riflessione in merito appunto alla sindacabilità in Cassazione di determinati profili probatori, in questo caso non tenuti in considerazione nelle fasi di merito.


La regola generale è quella della insindacabilità delle questioni attinenti l'accertamento e la valutazione del fatto in sede di legittimità, essendo tale funzione riservata alle fasi di merito; la Cassazione può rilevare eventuali vizi della decisione impugnata solamente attraverso il sindacato

"indiretto" sulla motivazione, in particolare per "mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, nel contesto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile". Nel caso in oggetto, l'omesso esame di un fatto storico, ritenuto dal ricorrente determinante ai fini della decisione, rileva soltanto ove tale decisione non sia stata debitamente motivata in sentenza. Infatti, "l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato contro di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte ricorrente deve indicare (…) il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso". Si consiglia la lettura integrale della sentenza, in particolare dei punti in diritto da 8 e seguenti, per meglio comprendere le argomentazioni addotte dalla Suprema corte. 


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