Una recente pronuncia della Cassazione del 27 novembre 2014 n. 25215

Marianna Torino 

marianna.torino@hotmail.it

Con la recente pronuncia del 27 novembre 2014, n. 25215, la Cassazione ha ritenuto che il controricorso può essere validamente notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione allorché, come nel caso di specie, l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente è stato indicato nel ricorso ai soli fini "delle comunicazioni in cancelleria".  

Ed infatti, mentre l'indicazione della PEC " senza ulteriori specificazioni"  deve ritenersi idonea a far scattare l'obbligo della notificazione telematica, ai sensi del novellato art. 366, 2 comma, c.p.c. come modificato dalla legge n.183/2011, non così, viceversa, deve ritenersi nell'ipotesi in cui l'indicazione della PEC sia stata circoscritta agli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 125, 136 e 170 c.p.c.. 

La decisione in esame conferma peraltro l'orientamento secondo cui la possibilità della notificazione dei ricorsi presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. 28 novembre 2013, n. 26696).

Peraltro appare opportuno evidenziare che, anche a volersi ipotizzare l'irritualità della notifica del controricorso, nel caso di specie, la nullità non avrebbe potuto comunque essere pronunciata in quanto il ricorrente si era negli atti mostrato a piena conoscenza del contenuto del controricorso. 

Costituisce infatti pacifica giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, quella secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se ha raggiunto lo scopo (art. 156,  3 comma, c.p.c.) e, con specifico riferimento alla disciplina della notificazione, quella secondo cui l'irritualità di un atto non può dar luogo alla declaratoria di nullità della stessa quando vi sia prova della conoscenza dell'atto da parte del destinatario (Cass. 27 gennaio 2001 n. 1184; Cass. 5 febbraio 2002 n.1548). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha peraltro confermato il predetto principio proprio con riferimento alla notificazione di controricorso in Cassazione (Cass., sez. lav., 18 giugno 2014, n. 13857). 


Marianna Torino - marianna.torino@hotmail.it


Nota biografica sintetica 

Marianna Torino, Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita all'Università degli Studi di Napoli Federico II con votazione: 108/110. Tesi di laurea in Diritto Civile: dal titolo  " La PEC".

Ha in fase di perfezionamento l'ammissione a tirocinio presso la Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 73 d.l. 69/2013, convertito con l. 9 agosto 2013, n. 98.


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