Lo dice la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nella sentenza n. 25663/2014

La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nella sentenza n. 25663/2014 ha confermato l'addebito della separazione a un ex marito che durante il matrimonio aveva tradito la sua consorte e si era anche allontanato di dalla residenza coniugale.


Il coniuge fedigrafo si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione lamentando che i giudici di merito avevano basato la loro decisione su alcune testimonianze "de relato" (ossia testimonianze di soggetti che avevano una conoscenza solo indiretta dei fatti).  Nel corso dell'istruttoria, erano stati sentiti alcuni parenti diretti della ex moglie e non era stata presa in considerazione la pregressa situazione di intolleranza della vita coniugale che lo aveva condotto all'allontanamento da casa.

La Suprema Corte nel respingere il ricorso ha fatto notare che le deposizioni de relato da sole non hanno valore probatorio ne' indiziario, ma si elevano ad elemento di prova quando sono supportate da circostanze oggettive o soggettive o da altre risultanze probatorie derivati dall'esito processuale, che ne avvalorino la credibilità.

Il giudice di merito, spiega infine la Corte, non può ritenere inattendibili le deposizioni di testi che hanno un rapporto di parentela con una delle parti in causa, per la sola sussistenza di detto rapporto, ma deve vagliare anche la plausibilità delle stesse una volta confrontate con le deposizioni degli altri testi.

La Cassazione conclude facendo notare che l'art. 143 c.c. fissa, tra l'altro, l'obbligo di coabitazione dei coniugi: ne consegue che un allontanamento dalla residenza familiare operato da uno dei coniugi in modo unilaterale, costituisce appunto la violazione dell'obbligo suddetto ed è anch'esso causa di addebito della separazione.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Cassazione: testo della sentenza 25663/2014

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