Ogni associazione sportiva dilettantistica per funzionare ha bisogno di soggetti che svolgano attività in suo favore

di Valeria Zeppilli 

Ogni associazione sportiva dilettantistica per funzionare ha bisogno di soggetti che svolgano attività in suo favore. Attività che possono essere di lavoro subordinato o autonomo, ma anche a titolo gratuito, di collaborazione sportiva, di collaborazione coordinata e continuativa.

Tra tutti questi rapporti è necessario fare chiarezza.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che il lavoro subordinato e quello autonomo, sia esso professionale o occasionale, in nulla si discostano rispetto alle ordinarie previsioni di legge, con la conseguenza che, sotto questo punto di vista, le associazioni sono da equipararsi a qualsiasi datore di lavoro.

All'interno del associazione, poi, è lecito e diffuso che alcuni associati collaborino a titolo gratuito alle varie attività necessarie per il funzionamento, senza che da ciò derivi l'instaurazione di un rapporto giuridicamente rilevante. Al di là di un'espressa pattuizione in tal senso, ciò che rileva ai fini della qualificazione del rapporto come prestazione a titolo gratuito è l'effettiva modalità di svolgimento della stessa. La gratuità trova la propria giustificazione nella comunione di scopo che lega il socio al sodalizio, ovverosia nel raggiungimento dei fini associativi, senza che sia presente un fine di lucro. In ogni caso è sempre possibile riconoscere in capo all'associato un rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio della sua attività per l'associazione.

Vi sono poi le cd. collaborazioni sportive, ovverosia quelle rese per l'associazione da atleti, istruttori sportivi, tecnici, arbitri e responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche. Esse possono essere remunerate attraverso il cd. compenso sportivo, caratterizzato dal fatto di non poter in alcun modo essere ricondotto ad un'attività professionale né ad un rapporto di lavoro subordinato.

L'aver percepito compensi sportivi non genera l'obbligo di versare né i contributi previdenziali all'INPS né quelli assicurativi all'INAIL e, fino all'ammontare di € 7.500,00, non concorre a formare reddito.

Lo stesso regime agevolativo si applica anche per le collaborazioni amministrativo-gestionali rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Tali collaborazioni rappresentano uno dei pochi casi di co.co.co. che, a seguito della riforma Biagi del 2003, non devono essere necessariamente riconducibili ad un progetto e si concretizzano nello svolgimento dei compiti tipici di segreteria quali, ad esempio, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Infine, all'amministratore-legale rappresentante dell'associazione può essere riconosciuto un compenso come indennità di carica, con la precisazione che esso deve essere consono all'attività svolta e non deve superare il compenso che dovrebbe essere altrimenti corrisposto per lo svolgimento delle funzioni operative da parte di un soggetto terzo e, in ogni caso, quello massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: