Così ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 49794 del 28 novembre 2014

"Il reato di evasione nell'ipotesi di arresti presso il domicilio sussiste in tutti i casi di allontanamento dalla pertinenza esclusiva della persona sottososta alla misura, ed include nella sua modalità attuativa anche la presenza nei luoghi condominiali".

Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 49794 del 28 novembre 2014, ha confermato la condanna di un soggetto imputato del reato di evasione per essersi allontanato da casa al fine di recuperare l'animale domestico in fuga in compagnia di un cugino.

Concordando con la sentenza del Tribunale di Roma che - in parziale accoglimento del riesame proposto dalla difesa, avverso il provvedimento del Gip che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di evasione - disponeva nei confronti dell'imputato la misura degli arresti domiciliari, con limitazioni di contatti con persone diverse dal nucleo di familiari conviventi, la Corte ha infatti considerato infondate le doglianze dell'imputato.

Ai fini dell'integrazione del reato de quo, infatti, è sufficiente, ha affermato la Corte ribadendo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, che l'imputato si sia allontanato dall'abitazione, a nulla rilevando, la sua permanenza nei luoghi condominiali e, in particolare la "minima distanza spaziale intercorrente tra la porta dell'abitazione dell'interessato e il luogo ove questo venne sorpreso in compagnia del cugino". Né, altresì, al fine dell'esclusione della gravità indiziaria del reato, può avere rilievo, ha concluso la sesta sezione penale rigettando il ricorso, "la considerazione dell'accidentalità dell'uscita dall'abitazione, secondo la difesa causata dalla fuga dell'animale domestico". 

Cassazione Penale, testo sentenza 28 novembre 2014, n. 49794

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