Il minore ha diritto ad essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano

Il minorenne ha diritto ad essere ascoltato nell'ambito di un possedimento che autorizza un genitore al riconoscimento. È quanto ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n.24863 del 21-11-2014 che richiama il contenuto del terzo comma dell'articolo 315 bis del codice civile in base al quale "Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano".

Questo principio è stato ribadito anche con il decreto 154/13, ed ha trovato diverse esplicazioni ed articolazioni in procedure riguardanti i minori.


In buona sostanza, se una sentenza ha autorizzato il riconoscimento del minore ma non è stata disposta la sua audizione richiesta in entrambi i gradi di merito, il procedimento è da rifare.

La Cassazione, nella parte motiva della sentenza qui sotto allegata, ricorda anche un precedente a Sezioni Unite in cui aveva affermato il valore fondamentale del principio dell'ascolto del minore, sancito nella Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e riferito ad "ogni procedura giudiziaria o amministrativa".

La Cassazione in una precedente pronuncia aveva anche affermato che l'ascolto del minore infrasedicenne, nella previsione di cui all'articolo 250 del codice civile va considerata "la prima fonte del convincimento del giudice" e di conseguenza va disposta d'ufficio.

Laddove il giudice ritenga di escludere l'ascolto perché in contrasto con gli interessi del minore stesso, è tenuto a fornirne adeguata giustificazione.

Naturalmente il giudice nelle sue valutazioni deve tenere conto dell'interesse del minore che può anche non coincidere con le opinioni che lo stesso ha espresso durante la sua audizione, ma in tal caso il suo onere di motivazione è direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.


Cassazione testo sentenza n.24863 del 21-11-2014

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