Nel rientrare dall'attività lavorativa autorizzata sulla strada di casa ha deciso di fare un salto al bingo nei limiti di tempo consentiti

Nessun rientro in carcere per un soggetto agli arresti domiciliari, che, nel rientrare dall'attività lavorativa autorizzata sulla strada di casa ha deciso di fare un salto al bingo nei limiti di tempo consentiti.

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 46093 del 7 novembre 2014, rigettando l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che, in accoglimento del gravame del PM, sostituiva la misura degli arresti domiciliari, con la custodia cautelare in carcere a carico di un imputato di omicidio.

Accogliendo il ricorso dell'imputato, la Suprema Corte ha considerato l'ordinanza impugnata inficiata da vizio di contraddittorietà della motivazione e da errore di diritto, sul punto della trasgressione della misura degli arresti domiciliari.

Infatti ha affermato la Corte, pur dando per supposto l'accertamento dell'infrazione nei termini rappresentati nell'ordinanza stessa, non può assimilarsi la sosta dell'imputato dentro la sala bingo durante il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro a casa, "all'"allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari che, a norma dell'articolo 276, comma I-ter, cod. proc. pen., comporta inderogabilmente la revoca della misura e la sua sostituzione colla custodia in carcere".

Nella specie, l'allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione era collegato alla prestazione dell'attività lavorativa autorizzata, peraltro debitamente eseguita, nel tragitto di ritorno a casa nell'arco della fascia oraria allo stessa assegnata per assentarsi dall'abitazione.

Semmai, la condotta trasgressiva poteva essere riconducibile alla diversa ipotesi di cui all'art. 276, comma 1, c.p.p., e quindi formare "oggetto di valutazione e apprezzamento da parte del giudice del gravame, ai fini della sostituzione della misura", sulla base dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, per cui la Corte ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bolzano.

 

Cassazione Penale sentenza n. 46093 del 7 novembre 2014

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