Non è possibile applicare una normativa amministrativa, maggiormente garantista per l'interessato, sopravvenuta in corso di causa o in un momento successivo la commissione dell'illecito

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24111 del 12 Novembre 2014. 

Il favor rei non può applicarsi anche agli illeciti amministrativi. E' quanto ricorda la Corte di Cassazione occupandosi di un ricorso avverso una sentenza che aveva confermato la sanzione della sospensione della patente di guida, irrogata per guida in stato di ebbrezza alcolica, la Suprema corte ha richiamato il proprio orientamento (costante nel tempo) per cui non sarebbe possibile applicare normativa amministrativa, maggiormente garantista per l'interessato, sopravvenuta in corso di causa o in ogni caso in un momento successivo la commissione dell'illecito. 

L'art.1 della legge 689/1981 e successive modifiche riporta infatti chiaramente i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia in materia di sanzioni amministrative. Ciò "sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza". Per le sanzioni amministrative non può trovare applicazione il principio, di stampo penalistico, della retroattività della norma più favorevole.

Altra questione affrontata nella sentenza in commento concerne la legittimità dell'irrogazione della sanzione della sospensione della patente di guida in virtù della finalità ultima dell'istituto; essa ha infatti natura preventiva e cautelare, finalità espressa nella "necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo (…) continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti". Il ricorso è rigettato.


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