In materia di contratti internazionali è indispensabile valutare con attenzione i diversi sistemi giuridici cui appartengono le parti interessate

In materia di contratti internazionali è indispensabile valutare con attenzione i diversi sistemi giuridici cui appartengono le parti interessate onde focalizzare e rendere più fluido possibile il rapporto.

La differenza sostanziale tra i paesi di common law, civil law e legge islamica, può determinare infelici incomprensioni o incompatibilità posto che determinati istituti e diritti possono essere riconosciuti e tutelati in un paese ma non nell'altro. In primis dunque è fondamentale verificare l'esistenza di una condizione di reciprocità.

Come noto, i paesi di common law prevedono un sistema giuridico che poggia sullo stare decisis in cui fonte del diritto sono gli usi (custom law) ed i precedenti legali (judicial precedents) CHE operano con modalità contrapposta rispetto ai paesi di civil law in cui la fonte del diritto è di derivazione codicistica. Il sistema giuridico islamico invece, trova la sua fonte nella religione posto che Dio ha dato regole e dettami in senso ampio offrendo in siffatta maniera gli strumenti per gestire e regolare ogni ambito del quotidiano.

La Shari'a (nata dall'unione del Corano - testo sacro per eccellenza - e la Sunna - raccolta di comportamenti ed insegnamenti tenuti in diverse occasioni dal Profeta in grado di colmare lacune del Corano) è pertanto la base su cui è costruito e retto il sistema islamico che, può tuttavia prevedere in in determinati luoghi e circostanze l'integrazione con altro e diverso diritto, purché non contravvenga alle regole imposte da Dio.

La complessità del diritto islamico si palesa anche attraverso la sua caleidoscopica modalità applicativa posto che, pur mantenendo intatto il diktat divino, rivela nei rapporti internazionali percezioni ed influenze tipiche di altri regimi ed ugualmente recepite dai singoli stati di matrice musulmana.

Alcuni paesi hanno maggiormente risentito dell'influenza occidentale assorbendone per certa misura diritto e consuetudini mentre altri, di matrice più tradizionalista (es. Arabia Saudita, Oman, Yemen, Bahrein, Quatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Afghanistan), restano esclusivamente legati alla Shari'a.

I meno conservatori ammettono così l'esistenza di una sorta di pluralismo giuridico in cui consuetudine e religione coesistono con l'ulteriore apertura ad altre e diverse fonti di diritto.

Complici i commerci internazionali ed i frequenti rapporti con sistemi di common law, taluni paesi musulmani hanno mantenuto il diritto religioso a regolare strettamente e senza intromissione alcuna dall'esterno la materia domestica, familiare e della persona, concedendo invece alle altre materie un' alternativa e diversa regolamentazione, aprendo così all'applicabilità del diritto straniero, agli usi e consuetudini pur in ambito strettamente commerciale.

Ove si intrattengano rapporti col mondo islamico è pertanto necessario conoscere e rispettare regole e consuetudini del vivere quotidiano onde evitare il pregiudizio degli interessi in gioco.

Ulteriori sfaccettature e difficoltà sono poi rappresentate dal sistema linguistico posto che determinati regimi accettano e recepiscono esclusivamente la propria lingua - soprattutto in caso di procedura giudiziaria od arbitrale - ed i format sono davvero molti e differenti tra loro.

L'"occidentalizzazione " nei rapporti e l'influenza dei paesi di common law hanno reso sempre più fondamentale l'utilizzo della lingua inglese senza tuttavia porre al riparo da ogni possibile incomprensione od insicurezza nell'esprimere il voluto.

Si rende pertanto necessario procedere con cautela nella resa contrattuale iniziando l'attività nel modo più chiaro e limpido possibile, delineando nel dettaglio gli scopi, gli interessi delle parti, verificare la legge applicabile e più favorevole ( non necessariamente quella del proprio paese ), utilizzare clausole definitorie tanto da rendere chiari sin dal principio i termini in contratto ed il significato loro conferito.

In buona sostanza per cercare di prevenire possibili questioni aperte tra le parti e limitare incomprensioni ed attriti è doveroso porre il testo contrattuale per iscritto caratterizzandolo, con dovizia di particolari e dettagli, in modo tale da lasciare poco spazio a lacune interpretative e/o normative, procedere con accordi di riservatezza, lettere di impegno, specifici carichi di oneri e doveri in capo alle parti contrattuali.Tutto ciò richiama richiama piacevolmente il modus operandi tipico anche dei regimi di common law che deve ad ogni modo essere ricondotto entro il sistema islamico, specialmente se nei rapporti coi paesi della penisola arabica, pertanto con l'ausilio di legali locali.

Autore: Silvia Tommasin - Abogada - Avvocato Stabilito
tommasin@athenaimprese.it - www.athenaimprese.it - Tel. +39 051 0567203 - fax. +39 051 0567204

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: