Se esiste una stabile organizzazione imprenditoriale a nulla rileva il mezzo giuridico con il quale quest'ultima è attuata
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22674 del 24 ottobre ha chiarito che è tenuto al versamento dell'Irap il professionista che, in modo non occasionale, si avvale di una società di servizi retribuita a percentuale alla quale sono affidate le attività connesse a quelle oggetto della propria professione. 


I Giudici tributari d'appello in precedenza avevano rilevato che il professionista, che trae "utilità organizzativa da una struttura terza", attraverso servizi vari quali "utilizzo di strumenti informatici, computers, banche dati, riviste, attrezzatura varia, servizio di segreteria, etc...", non può esimersi "dall'assoggettamento ad IRAP".

La Corte Suprema ribadisce la natura impositiva dell'Irap e che l'esercizio di attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta in questione solo se si tratta di attività non autonomamente organizzata

L'apprezzamento circa l'esistenza del requisito dell'aesisteva una stabile organizzazione imprenditoriale, a nulla rilevando il mezzo giuridico con il quale quest'ultima è attuata utonoma organizzazione spetta al giudice di merito e ricorre quando il contribuente "impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non

occasionale di lavoro altrui".

Nel caso esaminato dalla Corte, il professionista aveva corrisposto una cifra considerevole alla società di servizi che aveva svolto attività di consulenza fiscale e societaria e provveduto alla tenuta della contabilità della clientela del contribuente. 

Insomma non si trattava certo di un'attività occasionale giacché (impiego di lavoro dipendente, ricorso a una società di servizi o associazione professionale).

Qui sotto il testo della sentenza.

Corte di Cassazione, testo sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014

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