di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23167 del 31 Ottobre 2014. 

Non è idoneo a rendere di nuovo operativa la copertura assicurativa del veicolo il versamento del premio di polizza fatto il giorno stesso dell'incidente, anche se nella quietanza è stata indicata l'ora del pagamento e questa è anteriore all'incidente.

Lo ricorda la Corte di Cassazione richiamando il testo dell'Art. 1901 codice civile secondo cui in caso di mancato pagamento del premio di polizza e scaduti i quindici giorni di comporto, la copertura assicurativa del mezzo è sospesa di diritto e, in caso di pagamento, non c'è una riattivazione immediata ma solo dopo le ore 24 del giorno del pagamento.

La Corte opera poi una distinzione:

1. Nel caso in cui a non essere pagato risulti il premio nella sua totalità o la prima rata di esso, "la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cod. civ. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato di contrassegno". 

2. Nel caso cui non sia pagata la seconda rata o non siano state corrisposte le rate successive di premio "la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969" e "l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento". Non si verifica in tal caso "l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo".

In definitiva, nel caso in cui sia scaduto il periodo di tolleranza dei 15 giorni, la garanzia assicurativa è operante solo a partire dal giorno successivo rispetto a quello in cui materialmente è stato eseguito il pagamento. 

A nulla può valere, conclude la Corte, l'indicazione dell'ora del pagamento sulla quietanza rilasciata dall'agenzia assicurativa dato che tale apposizione non è certo idonea a derogare alla disciplina legale. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.


Vai al testo della sentenza 23167/2014

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