Rivolgendosi all'associazione internazionale di diritto penale, il pontefice ha definito l'ergastolo come

Rivolgendosi all'associazione internazionale di diritto penale, il pontefice ha definito l'ergastolo come "una pena di morte nascosta" condannando anche altre tipologie di pena che ha definito "illecite" come la carcerazione preventiva che, spiega, determina un anticipo della pena prima ancora che vi sia stata una condanna.


Secondo il Papa, inoltre, anche la reclusione in carceri di massima di sicurezza diventa una una forma di tortura quando vengono a mancare "stimoli sensoriali" e si è messi in una condizione di completa impossibilità di comunicare e di avere contatti con altri esseri umani.


A conclusione del suo discorso il Pontefice, dopo aver esortato a perseguire, piuttosto, le diverse forme di corruzione che causano gravi danni economici e sociali, afferma che gli Stati non debbono subordinare "il rispetto della dignità della persona umana a qualsiasi altra finalità".  Anzi è proprio il rispetto della dignità umana che deve costituire il limite all'arbitrarietà e agli eccessi degli agenti dello Stato e che deve diventare "criterio di orientamento per il perseguimento e la repressione di quelle condotte che rappresentano i più gravi attacchi alla dignità e integrità della persona umana".

 

Non è la prima volta che in Italia ci si è posti il problema dell'abolizione della pena dell'ergastolo.

Un disegno di legge risale già al 2011 (DDL 4421 del 15 giugno 2011)  quando fu sollevato il problema della compatibilità con i principi costituzionali posto che una simile pena sembrerebbe "in profonda e radicale contraddizione con i principi del nostro ordinamento e, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione in tema di finalità rieducativa della pena. L'ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del detenuto, in quanto si concretizza solo come privazione della libertà ed elimina qualsiasi speranza per il futuro, negando in tal modo una dimensione fondamentale della vita umana, e ciò anche nei casi in cui il detenuto abbia già scontato numerosi anni di carcere e abbia dato prova, con la sua condotta, della volontà , nonché della capacità, di reinserimento sociale".

 

Inoltre nel 2013 una sentenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l'ergastolo "vìola i diritti umani quando la scarcerazione sia espressamente proibita o quando non sia previsto nell'ordinamento che, non oltre i 25 anni di detenzione, il condannato possa chiedere a un organismo indipendente dal governo una revisione della sentenza o un alleggerimento di pena".

 

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