Dopo aver investito con l'automobile un ciclista, si era fermata solo per urlare qualcosa
A cura dell'avvocato Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it 

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Corte di Cassazione, sezione IV penale, 21 ottobre 2014 n. 43831

L'articolo 189 del Codice della Strada (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285) indica al comma 1 la condotta che si deve adottare nel caso in cui si rimanga coinvolti in un sinistro stradale. Prescrive, in via generale, che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona".

Il medesimo articolo ai commi 6 e 7 punisce chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite.

Nel caso di specie l'imputata è stata condannata in quanto, dopo aver investito con l'automobile un ciclista, si era fermata solo per urlare qualcosa "dopo avere abbassato il finestrino e non per dare le proprie generalità ed attendere l'arrivo della forza pubblica o dei soccorsi; anzi l'auto aveva ripreso la marcia in tutta fretta, passando sulla bicicletta stesa in terra".

La Corte di Cassazione, supportata dall'orientamento consolidato, in tema di elemento soggettivo ha ritenuto che l'automobilista avesse agito con dolo eventuale

L'accertamento del dolo è infatti necessario anche quando è di tipo eventuale e deve essere compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta

Nelle motivazioni della sentenza risulta chiaro che, per i Giudici, dalla dinamica del sinistro e dalla violenza dell'impatto, l'imputata ha avuto consapevolezza delle lesioni subite dal ciclista

L'imputata è dunque, secondo la Corte, responsabile del reato di cui all'art. 189, comma sesto, del Codice della Strada in quanto ha effettuato una sosta momentanea non sufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità.

Avvocato Cristina Bassignana

 



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