Gli interventi legislativi che sanzionano comportamenti che vedono come vittime il migliore amico dell'uomo e non solo

Abg. Francesca Servadei francesca.servadei@libero.it 

Nonostante l'incessante campagna di sensibilizzazione realizzata  dai mass media, la tutela degli animali ha necessitato un intervento legislativo al fine di sanzionare comportamenti che vedono come vittime il migliore amico dell'uomo e non solo. 

Infatti con la Legge

20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento  degli animali, nonché di impiego degli stessi  in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e successive modifiche,   il Legislatore  ha modificando il Codice Penale, introducendo, con l'articolo 1 della citata Legge,  il Titolo IX Bis, del Codice Penale rubricato "Dei delitti contro il sentimento degli animali", e riscrivendo  totalmente l'articolo 727 ; inoltre  con un ulteriore intervento legislativo, mediante il D. Lgs.  7 luglio 2011, num. 121, è stato inserito nel corpo normativo del  Codice Penale l'articolo 727bis. È lecito osservare che la Legge 189/2004 all'articolo 2  tutela in modo particolare cani e gatti vietando l'utilizzo degli stessi per la produzione, confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento  ed articoli di pelletteria  nonché la loro commercializzazione o introduzione nel territorio italiano. Inoltre  tale Legge ha modificato l'articolo 638 del Codice Penale  con l'inciso " salvo che il fatto costituisca più grave reato"; il citato articolo, rubricato " Uccisione o danneggiamento di animali altrui" così modificato, assume quindi  carattere sussidiario.

Il regime sanzionatorio introdotto dalla Legge 189/2004 è mitigato dall'articolo 19 ter delle disposizioni  di coordinamento e  transitorie del Codice Penale, il quale statuisce la non applicabilità  "ai casi previsti dalle leggi speciali  in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica degli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali", continua specificando che  "le disposizioni del Titolo IX Bis del II Libro del Codice Penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e  culturali  autorizzare dalla Regione competente".

Precedentemente alla citata Legge le fattispecie in esame venivano disciplinate ai sensi del previgente articolo 727 del Codice Penale; tale articolo, inserito nelle Contravvenzioni di Polizia e più precisamente nelle Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi tutelava non tanto gli animali, quanto piuttosto la morale umana che poteva essere compromessa  dalla visione di situazioni nelle quali gli animali venivano maltrattati. Oggigiorno a seguito della Legge 189/2004, nonché ad interventi normativi a livello europeo la situazione è notevolmente cambiata..

Una particolare attenzione deve essere rivolta all'articolo 727 del Codice Penale, rubricato "Abbandono di animali", così come modificato dalla Legge 189/2004, il quale  prevede la pena dell' arresto fino ad un anno e  la pena pecuniaria dell'ammenda da  € 1.000,00 a  € 10.000,00 €  per chiunque abbandoni animali domestici ovvero abbandoni animali che abbiano acquisito abitudini dalla cattività. La  III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 aprile 2012, num. 13338 ha  statuito che nel caso in cui il padrone abbia affidato il cane presso una struttura privata ed abbia sospeso i pagamenti ovvero non abbia più ritirato l'animale, risponde del reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale laddove, a causa della  irresponsabilità e  mancanza di capacità professionali della struttura stessa, sia concretamente prevedibile che la stessa struttura  abbandoni l'animale; tale orientamento della giurisprudenza dei Giudici di Piazza Cavuor è stato confermato dalla sentenza 20 marzo 2013, num. 12852.  La III Sezione della Suprema Corte, con la  sentenza del 7 febbraio 2013, num. 5971, ha statuito  la configurabilità del reato di "Abbandono di animali" nella condotta dell'agente che  cagioni un patimento all'animale consistente non esclusivamente nel voler interrompere qualsiasi rapporto con l'animale, ma significa anche inadempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia, traducendosi quindi l' abbandono ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale il lasciare animali in auto, nella stagione estiva, per un considerevole periodo di tempo  (nel caso de quo  circa cinque ore) con una esigua scorta di acqua nonché un minimo ricambio di aria.  Con una più recente  sentenza la   III Sezione della Corte di Cassazione, del 24 febbraio 2014, num. 8678,   ha ravvisato la condotta di abbandono  in quei comportamenti umani tali da offendere il sentimento  di benevolenza  nei confronti degli animali, ma anche in tutte quelle condotte volte a provocare sofferenza all'animale stesso; con tale pronuncia la Suprema Corte  ha ravvisato che  il Legislatore,  con il rinovellato articolo,  ha voluto che il reato di abbandono si realizzi non solo se  le condizioni di custodia risultino essere incompatibili  con la natura stessa dell'animale, ma è necessario che  esse provochino anche gravi sofferenze; tale gravità di  sofferenza si discosta da quella indicata ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale  traducendosi quindi in una inconciliabile situazione di vita dell'animale rispetto alla situazione di benessere che l'animale dovrebbe vivere escludendo pertanto l'applicabilità del II comma dell'articolo 727 a temporanee situazioni.   

L'articolo 727 bis del codice Penale, introdotto dal Decreto Lgs.121 del 2011, invece disciplina la tutela della flora e della fauna protetta, infatti la norma rubricata "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", punisce, con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a  quattro mila euro, salvo che il fatto sia più grave, chiunque uccide, cattura o detiene  esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica  protetta ; il Legislatore per queste condotte però ha previsto una clausola di salvaguardia laddove la quantità di animali sia trascurabile e non incida in maniera determinante sulla conservazione della specie. Alla stessa pena pecuniaria  risponde chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; anche per tali condotte è stata prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui la quantità di vegetazione protetta sia non ingente e non comprometta lo stato di conservazione della specie.

L'articolo 544 bis, rubricato "Uccisione di animali", è una figura di reato comune, in quanto non è necessario che il soggetto agente ricopra una particolare qualifica; trattasi di reato causale puro, riconoscendo nella norma la condotta antigiuridica a qualsiasi comportamento atto a produrre l'evento-morte dell'animale; come regime sanzionatorio il Legislatore ha previsto la reclusione da quattro mesi a due anni; non è prevista nessuna misura cautelare in carcere né altra misura cautelare personale. Una particolare attenzione deve essere rivolta sull'inciso crudeltà e senza necessita; con il primo si fa riferimento a tutte quelle modalità di uccisione che urtano la sensibilità umana, rimanendo però viva quella visione antropocentrica che è stata superata con il novellato articolo 727 del Codice Penale; invece con il secondo inciso summenzionato, il Legislatore ha voluto sottolineare la esclusione della configurabilità di tale figura di reato ove vi rientra lo stato di necessità di cui all'articolo 54 del Codice Penale e quindi ogni situazione nelle quali l'uccisione dell'animale sia cagionata per evitare un pericolo imminente ovvero per contrastare l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni, danno ritenuto inevitabile.

L'articolo 544 ter, rubricato " Maltrattamento di animali",  ha riprodotto quello che ante-riforma 189/2004 era il contenuto dell'articolo 727 del Codice Penale, innalzando a rango di fattispecie delittuose quelle condotte rilevanti a titolo contravvenzionale. Affinché si configuri la lesione all'animale è necessario il requisito della crudeltà e della necessità con i medesimi significati riconosciuti ai sensi dell'articolo 544bis; trattasi di un reato comune il cui elemento soggettivo è il dolo specifico consistente nella consapevolezza e nella volontà di realizzare le condotte così indicate nella norma in esame. Il Legislatore ha previsto come regime sanzionatorio la pena della reclusione da tre mesi a diciotto mesi ovvero la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00; nell'ultimo comma è prevista l'aggravante  consistente  nell'aumento della pena sino alla metà laddove dalle condotte deriva la morte dell'animale. Trattasi  di una figura di reato  che può realizzarsi mediante diverse condotte, quali: lesione ad animale, sottoposizione dell'animale a sevizie, a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, a trattamenti dai quali derivano danni alla loro salute; nel secondo comma il Legislatore punisce la somministrazione di sostanze stupefacenti ovvero vietate, configurandosi quindi il cosidetto reato di doping a danno di animali, . La Corte di Cassazione, con sentenza  17 settembre 2013, num. 38034, ha ravvisato la condotta di cui all'articolo 544 ter del Codice Penale, nell'utilizzo del collare elettronico anti -abbaio, in quanto secondo la Suprema Corte, trattasi di uno strumento incompatibile con la natura del cane, consistente nella emissione di scariche elettriche mediante un telecomando a distanza, provocando nell'animale stesso diverse reazioni. Le scariche elettriche di questi collari, usati principalmente  per l'addestramento,  incidono sulla integrità psicofisica dell'animale generando  nello stesso stati d'animo quali ansia, paure, depressione ed aggressività.  

L'articolo 544 quater, rubricato " Spettacoli o manifestazioni vietati", aprendosi  con una clausola di salvaguardia  assume perciò carattere sussidiario, la cui configurabilità si applica laddove il fatto non costituisce più grave reato; con tale articolo il Legislatore, anche in questa sede, ha elevato a rango di fattispecie delittuose condotte che precedentemente ( ex art. 727 c.p. ante 189/2004) erano sanzionate  a titolo di contravvenzione; inoltre è stata introdotta una nuova figura di reato, quale la promozione di spettacoli e manifestazioni; nonostante nel primo comma della norma si legge l'inciso chiunque , trattasi di un reato proprio, in quanto le condotte ascrivibili si riferiscono all'organizzatore ovvero al promotore dello spettacolo o della manifestazione. Affinché la condotta sia penalmente rilevante è necessario che dallo spettacolo ovvero dalle manifestazioni derivino sevizie  all'animale ovvero strazio per lo stesso; per sevizia si intende la consapevole volontà di infliggere  sofferenza fisica  all'animale al fine di vederlo soffrire; mentre per strazio si intende far subire atroci sofferenze all'animale.  Il regime sanzionatorio previsto è quello della reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da  € 3.000,00 a € 30.000,00, per tale pena il Codice Penale  prevede un aumento da un terzo sino alla metà  laddove gli spettacoli ovvero le manifestazioni siano poste in essere in relazione a scommesse clandestine, ovvero dalle stesse si tragga vantaggi per sé o per altri o nel caso in cui da tali condotte ne derivi la morte dell'animale.

L'articolo 544 quintes, rubricato "Divieto di combattimento tra animali", sanziona diverse condotte, che in tale sede, possono essere così schematizzate: a) la promozione e la direzione di combattimenti non autorizzati che compromettono l'integrità psicofisica dell'animale; b) , fuori dai casi di concorso di persone,  l' allevamento ovvero addestramento di animali destinati a combattimenti non autorizzati; c) organizzazione o scommesse relative a combattimenti ovvero a  competizioni non autorizzate, a prescindere dal concorso di persone ed a prescindere che l'organizzatore ovvero colui che scommette si trovi o no sul luogo del combattimento. Per quanto concerne il regime sanzionatorio è prevista, per le condotte di cui alla lettera a) la reclusione da uno a tre anni e la multa da € 50.000,00 ad € 160.000,00; tale pena è aumentata da un terzo alla metà laddove  se vi è il concorso con minori o con persone armate, se vi è una promozione di dette attività mediante  videoriproduzioni ovvero ogni tipo di materiale riproducente scene di combattimento o competizioni  e nel caso in cui il reo si occupa di riprendere o registrare combattimenti o  competizioni. La pena per la condotta di cui alla lettera b)  è della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 5.000,00 a 30.000,00; la medesima pena è applicabile anche a proprietari o detentori degli animali consenzienti alle attività di cui alla lettera a). La pena, invece, per la condotta di cui alla lettera c) è della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 5.000,00 a 30.000,00.

L'articolo 544 sexies, rubricato "Confisca e pene accessorie", chiude il quadro normativo del Titolo IX  Dei delitti contro il sentimento per gli animali. Tale norma disciplina il sistema delle pene accessorie in caso di condanna ovvero applicazione  della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Rito, ordinando, per tutti i delitti sopra menzionati, con esclusione del reato di Uccisione di animali, la confisca dell'animale purchè appartenga a persona diversa dal reo; inoltre la sentenza di condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta della parti ex art. 444 Codice di Procedura Penale, laddove è pronunciata nei confronti di chi trasporta, commercia ovvero alleva gli animali  dispone la sospensione delle relative attività per un periodo minimo di tre mesi e massimo a tre anni. Il Legislatore ha previsto l'interdizione dalle attività sopraccitate nel caso in cui il reo sia recidivo.

La tutela per gli animali non è limitata, territorialmente, ai confini italiani, anzi è lecito osservare che tale protezione ha le sue radici nel contesto europeo; infatti, la Convenzione Europea  per la Protezione degli Animali da Compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987,  contiene ben 23 articoli. Nel  Preambolo della Convenzione viene riconosciuto all'uomo l'obiettivo morale di rispettare tutte le creature viventi,  sottolineando il loro contributo a migliorare il valore della vita sociale. Come si potrebbe pensare l'animale da compagnia non è esclusivamente il cane ed il gatto e questo è quanto si legge dall'articolo 1 della Convenzione;  infatti, il citato articolo non qualifica unicamente "cane " o "gatto" quale animale da compagnia, ma sostiene che trattasi di "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia", ampliando quindi di gran lunga il concetto di animale domestico. Particolarmente importante è il Capitolo II, rubricato Principi per il mantenimento degli animali da compagnia; trattasi di ben dieci principi, dall'articolo 3 all'articolo 13, ove vengono sanciti importantissimi precetti per tutelare, ma anche vivere in armonia con il proprio animale domestico. Nell'articolo 3 viene affermato il principio secondo il quale "nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze, o angosce ad un animale da compagnia" e che " nessuno deve abbandonare un animale da compagnia". Di significativa importanza è il successivo articolo, rubricato "Mantenimento", il quale ha la funzione di responsabilizzare colui che decide di tenere ovvero di  occuparsi di un animale da compagnia; infatti si legge che  prendendo in considerazione le esigenze dell'animale secondo la propria razza è necessario procurare sufficiente cibo ed acqua, nonché consentire all'animale di svolgere l'opportuno esercizio e disporre opportune protezione al fine di non consentirne la fuga; laddove tali condizioni non siano soddisfatte e laddove queste condizioni risultino insufficienti, l'animale non può essere tenuto come animale da compagnia. La Convenzione stabilisce il non utilizzo di metodi coercitivi  per l'addestramento;  tale principio trova riscontro  nell'articolo 544 ter del Codice Penale, riguardo la quale la Corte di Cassazione, come sopra già detto, vieta impiego del collare elettronico anti-abbaio. La citata Convenzione permette l'utilizzo di animali da compagnia  per le  pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe  nel rispetto  delle condizioni indicate nell'articolo rubricato "Mantenimento", vietando la somministrazione di sostanze che possano alterare le naturali prestazioni laddove l'animale da compagnia si trovi nel corso di competizioni ovvero in qualsiasi momento e che tale somministrazione comprometta la  sua salute. L'articolo 10 vieta le mutilazioni all'animale da compagnia, quali taglio di orecchie, taglio di coda, recisione di corde vocali ed esportazione di unghie o denti,  tali mutilazioni sono autorizzate solamente in casi eccezionali, ossia nel caso in cui un medico veterinario  considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale, ovvero  per impedire la riproduzione; l'articolo continua affermando che gli interventi nei quali l'animale potrà subire dolori  devono essere svolti in anestesia e laddove trattasi di interventi per i quali non è richiesta l'anestesia è necessario che essi siano effettuati da persona competente secondo quanto dispone la Legge nazionale.

Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

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LEGGE 189/2004
CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

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