In tema di decesso del lavoratore per malattia contratta per cause di servizio, ogni familiare superstite è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patiendi, comprensivi del danno biologico, morale ed esistenziale.

Lo ha statuito la sezione lavoro della Cassazione, nella sentenza n. 21917 depositata il 16 ottobre scorso, ribaltando la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila in una vicenda riguardante la domanda di risarcimento degli eredi per la morte del loro familiare (marito e padre) a seguito di malattia contratta in servizio e a causa del lavoro svolto quale medico specialista in gastroenterologia in un centro tumori.

A differenza di quanto statuito dalla corte territoriale che liquidava il danno morale iure proprio, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno esistenziale e del danno morale iure hereditatis, per via della documentazione tardivamente prodotta a sostegno, la Cassazione ha preliminarmente affermato che ove il danneggiato manifesti inequivocabilmente fin dall'atto di citazione la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali" non occorre che lo stesso proponga una specifica domanda risarcitoria relativa ad ogni aspetto considerato.

Passando alla valutazione dei singoli danni, la S.C. ha, quindi, affermato che il danno morale subito dal de cuius, quale conseguenza pressoché evidente dei fatti, è "voce risarcitoria distinta rispetto al danno biologico subito dal lavoratore, riguardando specificamente le sofferenze psicofisiche del danneggiato e non le conseguenze invalidanti dell'integrità psicofisica dello stesso", pertanto, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, il danno morale "non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente" in forza sia delle disposizioni di legge che della "differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due aspetti differenti, il dolore ulteriore e la significativa alterazione della vita quotidiana". Danno morale, configurabile, ha ribadito la Corte, anche con riferimento all'evento morte del soggetto danneggiato, conseguente a distanza di tempo dalla lesione, ovverosia il danno c.d. "catastrofale", diverso da quello c.d. "tanatologico", connesso alla perdita della vita, che va incluso nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. ed è risarcibile in favore degli eredi del defunto.

Per quanto attiene al risarcimento del danno esistenziale iure proprio subito dalla moglie e dai figli del lavoratore, in considerazione delle "alterazioni dell'esistenza futura dei familiari superstiti", i giudici di piazza Cavour hanno altresì affermato la liquidazione dello stesso in via autonoma e secondo l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, senza pericolo di una duplicazione risarcitoria, così come "paventato apoditticamente" dalla sentenza della Corte d'Appello.

Sulla scorta di quanto esplicitato nell'articolata motivazione, ha pertanto concluso la S.C. cassando la sentenza impugnata che, poiché ciascun danneggiato, come ricavabile dai principi costituzionali e dalla Carta di Nizza, "è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito", ne consegue che "in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare".


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