Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 22/28 marzo 2004) ha stabilito che i banner contenenti propaganda elettorale possono essere inseriti nelle newsletter inviate via e-mail solo ed esclusivamente con lo specifico consenso del destinatario e dopo aver dettagliatamente informato quest'ultimo che i dati personali che ha comunicato per ricevere la newsletter verranno usati anche per fare propaganda politico elettorale on line. L'Autorità, oltre ad aver ribadito la necessità di un consenso espresso e specifico al trattamento dei dati (come confermato dal recente Codice e dal provvedimento generale), ha richiamato le società al rispetto della normativa sulla privacy con particolare riferimento al caso in cui talune società abbiano raccolto un consenso per finalità commerciali e pubblicitarie e si siano interrogate sulla possibilità di avvalersi di tale consenso per scopi di propaganda politico - elettorale. Il Garante ha infine concluso precisando che per gli indirizzi di posta elettronica è prevista una tutela specifica anche in ragione del mezzo impiegato e che tali indirizzi non possono essere considerati "pubblici" e non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete, nè gli spot in una newsletter inviata nominativamente possono essere considerati alla stregua della pubblicità sui giornali acquistati impersonalmente in un punto vendita
. Le società interessate ad inviare propaganda elettorale possono, comunque, chiedere agli abbonati alle newsletter, dopo averli adeguatamente informati, una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiesta anche subito, in previsione della prossima campagna elettorale.

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