Mentre si moltiplicano le denunce nei confronti di insegnanti per maltrattamenti e molestie a danno degli allievi, e le pronunce "collaterali" contro i dirigenti scolastici per omessa vigilanza (vedi sentenza n. 38060/2014), torna di attualità una sentenza emessa due anni fa dalla Cassazione (la n. 33593/2012) che stabilisce la legittimità della videosorveglianza in classe, proprio al fine di provare la fondatezza delle accuse di violenze mosse agli educatori (o a contrario per scagionare del tutto questi ultimi, qualora siano innocenti). 

Purché sussista un sufficiente fumus delicti, il pubblico ministero - senza l'intervento del Gip - può dunque autorizzare l'installazione all'interno delle aule degli istituti scolastici di dispositivi di videoripresa. 

Secondo gli Ermellini, infatti, le aule scolastiche non rientrano nella definizione di domicilio, poiché si tratta di luoghi aperti al pubblico cui può avere accesso un numero indeterminato di persone, non necessariamente pre-identificate (oltre ad alunni, docenti e personale amministrativo, anche familiari degli alunni, addetti alla sicurezza, personale esterno etc.): le registrazioni audio e video sono quindi da considerarsi del tutto legittime, se previamente autorizzate dal magistrato (ma non necessariamente dal Giudice). Leggi testo della sentenza Cassazione penale Sentenza 03/09/2012, n. 33593).


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