Fiorella Nardone

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Come noto, con riguardo alla tematica dell' eccesso dai limiti delle attivita' scriminate, il legislatore ha espressamente codificato la figura dell' "eccesso colposo" .

L' art. 55 c.p. infatti stabilisce l' applicabilita' delle disposizioni concernenti i delitti colposi, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come tale, nei casi in cui "nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt.51, 52, 53 e 54 si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall' ordine dell' autorita' ovvero imposti dalla necessita' ".

Nelle riferite ipotesi, pertanto, il fatto resta illecito e viene imputato al suo autore a titolo di colpa, purche' il reato sia punibile come delitto colposo.

Il riferimento che l' art.55 fa alla "colpa"  e' da taluni commentatori inteso in senso atecnico, con esclusione pertanto di una colpa qualificabile come "negligenza, imprudenza, imperizia" (c.D. Colpa generica) o "inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" (c.D. Colpa specifica).

Il collegamento all' art. 43 c.p. infatti comporterebbe, si dice, il paradosso di richiedere all' autore di un fatto, comunque qualificato come illecito penale, di realizzarlo con prudenza, perizia, diligenza od osservando la legge, i regolamenti, la disciplina.

Si avrebbe pertanto da un lato la imputabilita' della condotta illecita al suo autore e, conseguentemente, della responsabilita' penale colposa e dall' altro si richiederebbe allo stesso di commettere il fatto antigiuridico secondo regole di cautela.

Il paradosso si avrebbe ad esempio nell' ipotesi in cui si imputasse all' agente il reato di omicidio colposo per non aver usato le opportune cautele, osservato le normali regole di prudenza nell' uccisione dell' aggressore (ipotesi sussumibile nelle fattispecie di cui agli artt. 52 e 55 c.p.)

Il superamento di siffatta interpretazione paradossale si avrebbe accedendo alla tesi per cui il riferimento alla "colpa" di cui all' art. 55 c.p. Debba essere inteso in senso atecnico e cioe' quale mera prevedibilita' ed evitabilita' del fatto illecito.

La migliore dottrina ricollega la tematica dell' eccesso colposo a quella dell' errore:si avrebbe eccesso colposo nelle ipotesi di errore - motivo e di errore esecutivo.

Nella prima ipotesi l' agente mal si rappresenta i presupposti ed i limiti di applicabilita' della scriminante; nella seconda invece vi sarebbe un mero errore nei mezzi di esecuzione del fatto illecito.

Diversa e' invece la disciplina di cui all' art. 59, 4 comma c.p., secondo il quale "se l' agente ritiene per errore che esistono circostanza di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo" .

La distinzione tra l' ipotesi di eccesso colposo di cui all' art. 55 c.p. E dell' eccesso putativo colposo si fonda su un presupposto di base differente: la prima disposizione si occupa infatti dei casi in cui la scriminante oggettivamente sussista, purtuttavia, per un errore motivo od esecutivo, l' agente superi colposamente i limiti operativi della stessa; di contro, l' art. 59, 4 comma c.p. Codifica il c.D. Eccesso putativo colposo e cioe' la circostanza in cui, per errore motivo l' agente ritenga la sua condotta scriminata, tuttavia, la causa di giustificazione non viene proprio in rilievo.

L' agente, in ossequio al "favor rei" cui si ispira quest' ultima disposizione, va esente comunque da responsabilita' , proprio perche' la sua erronea rappresentazione fattuale gli ha impedito di avere contezza della illiceita' della sua condotta.

L' errore, tuttavia, se colposo, non esclude la punibilita' ove il fatto sia imputabile a titolo di colpa.

Le osservazioni precedentemente eseguite con riguardo alla interpretazione del concetto di "colpa" valgono, per parte di dottrina, altresi' con riguardo all' art. 59, 4comma c.p.

Invero, l' imputazione della penale responsabilita' colposa sarebbe giustificata dalla prevedibilita' della illiceita' della condotta e, conseguentemente, dalla sua evitabilita' . 

Fiorella Nardone

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