E' nulla la sentenza in caso di mancata escussione di un teste ammesso al dibattimento? Non sempre!

La mancata escussione di un teste ammesso a deporre non determina necessariamente la nullità della sentenza che chiude il processo. È quanto si evince dalla pronuncia della Suprema Corte, V sez. pen. n. 32946/2014, le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 24 luglio 2014.

Nel caso di specie, l'imputato condannato in secondo grado per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.), ricorso in Cassazione a motivo (fra gli altri) della mancata escussione di alcuni testi, non è riuscito a far dichiarare la nullità della sentenza a lui sfavorevole, poiché si è ritenuto che l'eventuale ascolto degli stessi testi non avrebbe aggiunto nulla al quadro probatorio già formatosi. Insomma, le prove già acquisite in dibattimento erano da considerarsi sufficienti

Sebbene, infatti, non fossero stati sentiti i testi G. e B. - precedentemente ammessi -, circa l'effettiva presenza allo svolgimento dei fatti della teste dell'accusa P., il Giudice dell'Appello ha comunque ritenuto che la condotta criminosa fosse già stata compiutamente dimostrata dalla somma delle altre prove. 

Tanto più che - osserva ancora la Corte - alla chiusura della fase dibattimentale, l'imputato non si opponeva in alcun modo a tale mancata escussione.

Concludendo, il discrimen sostanziale, in simili casi, fra una sentenza valida e una annullabile è costituito dal principio di sufficienza delle prove, che rimette alla discrezionalità del Giudicante la valutazione circa la necessità o meno di acquisire ulteriori elementi.

TESTO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 32946/2014

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