Luana Tagliolini

Le sentenze con cui il giudice sospende le delibere assembleari devono essere rispettate dall'amministratore: atteggiamento che sembrerebbe ovvio, ma  non è così.

Di recente la Corte di Cassazione (Sez. Penale VI, sent. n. 33227 del 28/07/2014)  ha confermato la punibilità per un amministratore reo di non aver rispettato due provvedimenti di sospensione di due delibere assembleari,  per il reato di cui all'art. 388 co. 2 cod. pen.

Ed invero, un amministratore di condominio, di fronte all'impossibilità di porre in esecuzione due delibere assembleari (sospese dal Giudice civile nell'attesa che terminasse la causa avente ad oggetto la loro validità), aveva messo in esecuzione una terza e successiva delibera che, pur parzialmente diversa dalle prime due (aventi ad oggetto la realizzazione di alcuni garages), contemplava l'esecuzione di lavori in parte identici a quelli sospesi dal Giudice di prime cure  (sradicamento di alcuni alberi ad alto fusto).

Questa condotta, secondo la Cassazione, integra gli estremi del reato contemplato dall'art. 388 co. 2 cod. pen., che  punisce chi "elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice", ossia contravviene all'obbligo impartito dall'autorità giudiziaria.

Il reato può commettersi sia con una condotta omissiva (ossia omettendo di fare quel che è stato imposto), sia con una commissiva (cioè facendo quel che è stato vietato).

La Corte non ha ritenuto soddisfacente le giustificazioni addotte dall'amministratore il quale ha sostenuto che egli, eseguendo la terza delibera non impugnata che non conteneva lo stesso identico contenuto delle precedenti contestate, stesse  svolgendo il proprio compito.

A dire dei giudici di legittimità, anche se parzialmente difforme dalle precedenti sospese, la terza delibera era  ineseguibile poiché contemplava (anche) i lavori previsti in quelle contestate: se infatti vi è in corso un giudizio concernente la validità di una delibera assembleare (giudizio durante il quale è stata disposta la sospensione della delibera stessa) bisogna attendere l'esito di quel giudizio e, nel frattempo, rispettare l'ordinanza di sospensione, indipendentemente dalle valutazioni fatte dall'amministratore e dall'emanazione di una successiva delibera dello stesso tenore.

Inoltre, sottolinea la Cassazione,  l'atteggiamento che  evidenzia la volontà dell'amministratore di eludere il provvedimento di sospensiva emanato dal Giudice e di aggirare l'ostacolo posto dalle due sospensioni giudiziali precedenti, è appalesato  dalla "fulminea predisposizione di un contratto di appalto, dalla convocazione della nuova assemblea condominiale, e dal rapidissimo avvio dei lavori, dall'irreparabile abbattimento degli alberi difesi dai condomini di minoranza, il tutto senza nemmeno attendere l'imminentissima escussione a chiarimenti del consulente" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 33227 del 28/07/2014).

In sostanza, concludono i giudici,  "non spetta all'amministratore ed ai condomini di maggioranza celebrare da soli e spingere in fase esecutiva il giudizio sulla integrazione della fattispecie …... e comunque non spettava loro una revoca di fatto del provvedimento sospensivo" (sent. n. 33227 cit.).

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