- avv. Concetta Spatola - La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con pronuncia del 22 luglio 2014 si e' occupata di un argomento particolarmente sentito che riguarda la possibile risarcibilita' delle violazioni degli obblighi genitoriali. 

Il Tribunale di Pescara aveva accolto la domanda diretta ad ottenere la condanna al pagamento delle spese sostenute per il mantenimento di due figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori, e la domanda diretta al risarcimento del danno patito dagli figli per la mancata assistenza morale e materiale.

Per la quantificazione in via equitativa del danno il Tribunale di prime cure si era avvalso delle tabelle del Tribunale di Milano relative alla perdita del rapporto parentale. Rigettata dalla Corte d'Appello l'impugnazione avverso la sentenza di merito di primo grado, la questione e' giunta all'esame della Corte di Cassazione che e' intervenuta con la recente sentenza oggi oggetto di esame.

La Corte di Cassazione ha chiarito, prima di ogni altro punto, che "l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e' collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di essere stati riconosciuti e persiste sino alla indipendenza economica; con la conseguenza che, nell'ipotesi  in cui, al momento della nascita il figlio venga riconosciuto da uno solo dei genitori e questi abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota.". Cio' in base alle regole dettate dagli artt.148, 261 e 316 bis c.c.ed alla luce del regime delle obbligazioni solidali di cui al 1299 c.c..

La Corte ha, altresi precisato che, "il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorche' trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore che ha riconosciuto il figlio per  gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.".

La somma effettivamente dovuta dovra' essere quantificata in via equitativa secondo la discrezionalita' del giudice di merito e non sara' sindacabile in sede di legittimita'. Nella valutazione il giudice terra' conto di tutti tutti gli elementi utili per la valutazione considerando il lavoro svolto dai genitori, la singola capacita' contributiva di ognuno e, quindi, praticamente in considerazione di cio' che ognuno poteva o, meglio, avrebbe potuto garantire ai proprio figli in termini di economici.

Per quanto attiene, invece, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata assistenza morale e materiale in violazione degli obblighi scaturenti dal rapporto genitoriale, la Corte ritiene fondato ritenere che trattasi di danno esistenziale in re ipsa. Se ne deduce che nessuna prova dell'effettivo danno percepito dai figli debba andare dimostrato. Cio' basandosi sul presupposto che la sola assenza, il solo abbandono, il solo non adempiere ai doveri che la legge impone ai genitori produce di per se' un danno che deve essere risarcito. Vieppiu', considerata la rilevanza costituzionale degli obblighi scaturenti dal rapporto di filiazione la responsabilita' non viene meno, a dire della Coete, neanche nell'ipotesi in cui il rapporto genitoriale e' risultato inesistente anche a causa dei comportamenti dei figli stessi.

La Corte, in ultimo, si e' soffermata anche sulla possibilita' di utilizzo per la quantificazione del risarcimento, delle tabelle del Tribunale di Milano applicabili ai danni da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona sia vittima della condotta illecita di un terzo e per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legali alla vittima da relazioni parentali di diversa natura e intensita'. In effetti si ritiene che tali tabelle costituiscano un valido parametro di valutazione equitativa ed il loro utilizzo non puo' essere oggetto di censura in sede di legittimita', rientrando nella mera discrezionalita' del giudice di merito la valutazione in considerazione della particolarita' della fattispecie al suo vaglio.

Avv. Concetta Spatola

Foro di Napoli

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