Con D.L. 16 marzo 2004, n. 66 sono state modificate alcune disposizioni della legge n. 350 del 2003 in materia di pubblico impiego, relative alle ipotesi in cui pubblici dipendenti siano stati sospesi o si siano dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, che si è poi concluso con proscioglimento. I dipendenti possono richiedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento all'amministrazione di appartenenza di prolungare o ripristinare il rapporto d'impiego per un periodo pari a quello della sospensione o per il servizio non prestato. Il provvedimento equipara al proscioglimento le ipotesi in cui è stato dichiarato di non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso.

(D.L. 16/03/2004, n.66, G.U. 17/03/2004, 64)

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