La presenza di altri congiunti, conviventi o meno, all'interno del nucleo familiare è uno dei fattori che determinano la riduzione dell'entità risarcitoria del danno parentale.

Attenendosi a tale principio, il Tribunale di Ascoli, con ordinanza n. 4/2014, chiamato a determinare il quantum del danno da perdita del congiunto (nella specie, la madre) ha ritenuto di liquidare, a ciascuno dei figli, in ragione dell'età del familiare deceduto, dell'ampia compagine e unione della famiglia, nonché dell'inesistenza di rapporti di convivenza tra i figli e la madre, un risarcimento "al minimo della forbice individuata nelle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornata al 2013 - e - ritenuta dalla Corte di Cassazione un valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno (Cass. n. 14402/2011)".

In particolare, secondo il Tribunale Piceno, sebbene la madre costituisse per i figli "il centro della loro vita familiare" non vi sarebbe "impedimento per gli stessi di ricreare un quadro di sostanziale armonia e reciproca collaborazione anche in sua assenza", per cui ricorrerebbero i fattori di mitigazione dell'entità risarcitoria da liquidare in favore dei figli.

Il principio è avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in materia di danno da perdita parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito, a causa dell'irrimediabile distruzione di un quadro esistenziale basato sull'affetto, la condivisione, la sicurezza e la serenità dei rapporti, in proporzione a diversi elementi (durata e intensità del vincolo, età della vittima e dei danneggiati, ecc.) tra cui la composizione del restante nucleo in grado di prestare assistenza morale e materiale (Cass. n. 1410/2011; n. 9231/2013; n. 29735/2013).

La ratio di tale orientamento si rinviene, in sostanza, nella considerazione che il danno derivante dalla perdita parentale è sicuramente da ritenersi maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo dell'assistenza morale e materiale da parte del familiare perduto; viceversa, la presenza di altri familiari può ritenersi un fattore in grado di mitigare tale perdita e, pedissequamente, la quantificazione economica del risarcimento. 

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