Avv. Francesca Ledda

Un importatore veniva fermato alla dogana per un controllo, dal quale emergeva che lo stesso stava introducendo nel territorio nazionale 7.000 paia di scarpe con il marchio di una società. 

Il marchio in realtà era autentico ma, per volontà della titolare del marchio, i prodotti dovevano essere destinati al mercato extraeuropeo, con divieto di commercializzazione all'interno dell'UE.

In una simile fattispecie quali sono le possibili responsabilità penali?

L'art. 474 del codice penale punisce il reato di introduzione nello Stato (per farne commercio) di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati

La norma punisce anche chi "detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali" con marchi o segni distintivi contraffatti.


Perché la condotta sia suscettibile di sanzione penale è necessario che il marchio sia registrato e che i segni distintivi siano adottati in conformità a leggi interne o internazionali, a tutela della proprietà industriale e intellettuale. 


E' sufficiente il dolo generico per punire l'introduzione nello Stato per farne commercio di prodotti contraffatti. Mentre il dolo specifico è richiesto solo per le altre ipotesi contemplate dalla norma.


Nel caso di commercio internazionale, si pone un ulteriore problema interpretativo: l'importazione parallela, cioè il commercio di prodotti all'interno dell'UE senza il consenso del titolare del marchio, è da annoverare fra le ipotesi previste dall'art. 474 c.p.?


Sul punto, la Cassazione (Cass. Pen. Sez. II, 27.02.2003) ha affermato che "è da escludere che l'introduzione nel territorio dello Stato, per farne commercio, di beni con marchi genuini, ma senza il consenso del titolare del marchio, integri il reato previsto dall'art. 474 c.p., il quale richiede che i beni rechino un marchio contraffatto o alterato." . 


Nel caso di specie, l'importatore aveva solo immesso in commercio calzature con marchio autentico, in ambito comunitario. Poco importa che il titolare del marchio avesse stabilito che dette calzature dovessero essere esportate solo nel mercato extraeuropeo. Se il marchio non era contraffatto o alterato, l'importatore non poteva considerarsi punibile penalmente.

Una diversa interpretazione della norma penale andrebbe a costituire una forma di interpretazione analogica in "malam partem" che deve ritenersi inammissibile in forza dei principio del favor rei e del principio di legalità, in base al quale qualsiasi fattispecie penale può essere punita solo se tassativamente indicata dalla legge.

Avv. Francesca Ledda


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