La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14756 del 30 giugno 2014, ha affermato - in merito all'ipotesi in cui l'azione di accertamento viene proposta, in via preventiva, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificare il licenziamento - che "l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche".

Il caso preso in esame dalla Suprema Corte riguarda una società che proponeva ricorso al Tribunale per sentir dichiarare che il comportamento tenuto dai lavoratori - consistito nell'avere presentato n Procura un esposto con il quale erano stati evidenziati fatti penalmente rilevanti a carico della società e dei suoi amministratori per fraudolento ottenimento e utilizzazione della CGIS, con ampia diffusione della notizia presso l'opinione pubblica e con conseguente discredito e pregiudizio all'immagine e alla reputazione della società - costituiva notevole inadempimento dei doveri di lealtà e fedeltà verso il datore di lavoro e si configurava quale motivo soggettivo di licenziamento disciplinare.

 La Corte d'Appello riteneva che "il giudice adito non poteva valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento; che l'azione proposta dalla società finiva per delegare all'autorità giudiziaria la "scelta" dell'esercizio del potere disciplinare; che la domanda non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito negativo della stessa lasciava tra le parti del rapporto le "cose" assolutamente allo stesso punto in cui erano prima dell'adizione del giudice, in ragione del fatto che l'incertezza circa gli esiti concreti del rapporto veniva sciolta a seguito della successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro; che non era consentito alla parte chiedere sostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria".

Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti - si legge nella sentenza - il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. "Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto."

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la domanda proposta dalla società non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito del giudizio non risolveva la questione controversa, essendo rimessa alla successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro l'eventualità di promuovere un successivo giudizio. Non era inoltre possibile valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento né era consentito alla parte chiedere sostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria.


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