Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 13217 dell'11 Giugno 2014.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 13217 dell'11 Giugno 2014. Se la madre non adduce a supporto delle proprie difese validi elementi probatori, è legittimo il disconoscimento di paternità domandato dal genitore anagrafico assolutamente impotente. Il caso di specie offre diversi punti di riflessione di carattere procedurale: il padre del presunto genitore defunto cita in giudizio la vedova e il curatore del nipote disconoscendo la paternità del figlio, affetto da impotentia generandi

Si difendeva la vedova negando l'adulterio e affermando al contrario di essersi sottoposta a fecondazione eterologa, procedimento per il quale anche il defunto marito aveva prestato consenso. Poichè non è stata fornita prova contraria sufficiente, la domanda veniva accolta in primo grado e confermata in appello. L'interessata propone quindi ricorso in Cassazione.

La Suprema corte, nel risolvere la questione, prende in esame l'istituto processuale della non contestazione e del criterio logico che deve sempre stare alla base della valutazione giudiziale. "Nell'individuare gli effetti della non contestazione questa Corte ha da tempo distinto l'ipotesi in cui la stessa riguardi i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda da quella in cui cada su circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi"; nel primo caso vi è vincolatività per il giudice, nel secondo no, potendo lo stesso procedere a un libero apprezzamento delle circostanze dedotte.

Nel caso in oggetto la Cassazione evidenzia come vi sia discordanza tra la mancata contestazione della vedova in merito alla totale impotenza del marito defunto rispetto all'affermazione di aver proceduto a inseminazione eterologa; a maggior ragione non avendo l'interessata prodotto alcuna prova concreta a sostegno della propria tesi. Il ricorso è rigettato.


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