Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

Tribunale di Taranto: rideterminazione della pena, prime applicazioni della recente sentenza di Cassazione (Sez.Unite) del 29.05.2014

Prima di entrare nel merito della questione e' bene ricordare che recentemente la Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che: "il giudicato va rivisto nel caso di dichiarata illegittimità costituzionale del meccanismo di comparazione tra circostanze".

Questo in buona sostanza significa che: "il giudice della esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per rideterminare la pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative."

Il caso affrontato dal Tribunale di Taranto ha ad oggetto una istanza di rideterminazione della pena avanzata dall'Avv. Nicola Cervellera, difensore dell'imputato.

Quest'ultimo era stato condannato con sentenza irrevocabile dalla Corte di Appello di Lecce alla pena di sei anni di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/'90 avente ad oggetto la detenzione, ai fini di spaccio, di 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il difensore dell'imputato domandava la rideterminazione della pena a seguito della sentenza n.32 del 2014 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis D.L. n. 272 del 2005 che ha modificato l'art. 73 D.P.R.n. 309 equiparando il trattamento sanzionatorio delle c.d. droghe leggere e di quelle pesanti.

Il giudice nell'affrontare il caso ha, dunque, rideterminato la pena nella misura di tre anni e sei mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa non solo sulla scorta della sentenza

della Corte Costituzionale che ha determinato la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del '90 ma anche prendendo in considerazione un recentissimo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite del 29.05.2014 in base al quale:" alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, anche diversa dalla fattispecie incriminatrice ma che comunque incida sul trattamento sanzionatorio, consegue una rideterminazione della pena in sede di esecuzione vincendo la preclusione del giudicato ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta.

Il provvedimento e' stato emesso, in data 3 giugno 2014, dal Dott. Massimo De Michele.

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