di Paolo M. Storani - Dopo l'articolo pubblicato ieri, 26 maggio 2014, dalla grande studiosa in tema di "Liquidazione del danno da perdita della vita", proponiamo ora agli affezionati ospiti di LIA Law In Action una serie di osservazioni ...al volo di Patrizia Ziviz sulla proposta di legge n. 1063 Bonafede (M5S) + altri. Caro Alfonso, caro Andrea Colletti, se volete e se potete, prendete buona nota!

 

OSSERVAZIONI SU DDL 1063 di Patrizia ZIVIZ

 

Art. 2059 bis codice civile

L'art. 2059 bis prevede un tabellazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute fondata su una concezione unitaria dello stesso, comprensiva delle sofferenze e delle ripercussioni dinamico relazionali. Visto che nel comma 2 si prevede la possibilità di personalizzazione, sarebbe necessario precisare che la stessa non riguarda soltanto la componente dinamico-relazionale, ma anche le sofferenze soggettive (in sintesi, occorre prevedere una personalizzazione anche della componente morale, e magari introdurre il riferimento alla compromissione della dignità, in considerazione delle più recenti indicazioni di Cassazione).

 

Art. 2059 ter codice civile

Anche per i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di altri diritti, si tratterebbe di precisare che la personalizzazione opera non solo con riguardo alla componente dinamico-relazionale, ma anche per quella di carattere morale.

 

Art. 84 bis disposizioni di attuazione

Nel comma due bisognerebbe precisare che in caso di morte cagionata dall'illecito (per non creare confusione con i casi in cui intervenga un decesso per cause estranee all'illecito: caso in cui il danno viene liquidato in misura proporzionale all'effettiva sopravvivenza della vittima), il danno non patrimoniale da perdita della vita è quantificato utilizzando quale riferimento le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale da lesione alla salute.

Determinare tale rapporto nella misura dell'80% è inadeguato, considerato che nella scala gerarchica la lesione del bene vita appare collocata quantomeno allo stesso livello o a livello superiore della lesione della salute. Pertanto il danno da perdita della vita andrebbe quantificato in proporzione ad un danno da lesione dell'integrità psico-fisica pari al 100% di invalidità.

Nel comma tre, il danno da risarcire è diverso da quello del comma due: si tratta del danno da agonia (relativo all'intervallo di sopravvivenza) e deve tener conto anche delle sofferenze morali. La quantificazione non può prevedere un importo pari fino al 50% del danno da perdita della vita, in quanto finirebbe per reintrodurre una disparità di trattamento tra decesso immediato e decesso intervenuto dopo un intervallo di tempo. Non si tratta di personalizzare un pregiudizio (danno da perdita della vita) , bensì di risarcire un danno differente (danno da agonia).

 

Art. 3  del ddl.

Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è uno dei danni che rientrano nella casistica dell'art. 2059 ter.  La previsione di tabelle per la relativa quantificazione andrebbe inserita - per coerenza - nel testo dell'art. 84 bis; (altrimenti anche la definizione di tale pregiudizio resta sospesa in un limbo, sia fuori dalla modifiche del codice civile che delle modifiche delle disposizioni di attuazione). Anche in questo caso la personalizzazione deve poter tener conto non solo degli aspetti dinamico-relazionali, ma anche delle sofferenze soggettive dei danneggiati.


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