Avv. Francesco Pandolfi  - specializzato in diritto militare

La qualifica di combattente ex D. Lgs. n° 137 del 04.03.1948. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6841/2014, sottolinea il principio secondo il quale per l'attribuzione della qualifica di combattente di cui al Decreto Legislativo n° 137 del 04.03.1948, il militare può ovviare al reperimento della documentazione richiesta mediante il ricorso alla "dichiarazione diretta" dell'interessato, per cui soltanto da quest'ultima possono emergere i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica combattentistica.

Il ricorso per Cassazione però soggiace a tassativi paradigmi procedurali, violati i quali purtroppo l'atto è inesorabilmente destinato all'inammissibilità.

La Corte, in occasione della fattispecie in esame, dichiara infatti inammissibile il ricorso in quanto il vizio di violazione e falsa applicazione della legge non è stato dedotto con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

Inoltre lo dichiara inammissibile in quanto il ricorrente per cassazione (ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito), ha il duplice onere - imposto dall'articolo 366 c.p.c. comma 1, n. 6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto: il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento.

La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Nella specie, il documento non risulta trascritto nel suo contenuto, ne' parte ricorrente indica in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile.

Ritiene in definitiva che nessuno dei due adempimenti prescritti sia stato soddisfatto.

Nella vicenda processuale analizzata, la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Tizio diretta all'applicazione dei benefici combattentistici Legge 140/85 art. 6 previo accertamento dello stato di partigiano combattente, ruolo che il ricorrente assumeva di avere svolto dal luglio 1944 al 24 aprile 1945 e che il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato sulla base delle documentazione prodotta.

La Corte territoriale osservava che la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla Legge citata, comma 7 bis, tiene luogo di una documentazione che l'interessato avrebbe dovuto produrre ai sensi della Legge n. 341 del 1968 e Legge n. 287 del 1981 entro la data del 31.12.79; che difatti l'articolo 6 citato, comma 7 ter precisa che la presentazione della dichiarazione di cui al comma 7 bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella Legge 15/68 avendo il legislatore inteso tipicizzare il modo di ovviare al reperimento della documentazione militare richiesta mediante il ricorso esclusivo alla dichiarazione diretta dell'interessato; che nella specie tale dichiarazione sostitutiva non era stata prodotta, non essendo tale la dichiarazione a firma del Comandante della Brigata, mentre il documento prodotto in appello era tardivo e comunque irrilevante, in quanto privo di data e privo di qualsiasi timbro o attestazione di ricezione da parte dell'ufficio competente a riceverlo; che tale carenza probatoria non poteva essere colmata con la prova testimoniale, articolata con riferimento a circostanze che non potevano fornire la dimostrazione specifica della appartenenza alla categoria di partigiano combattente, qualifica che e' precisata nel D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518, articolo 7.

Per la cassazione di tale sentenza Tizio propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso e con successiva memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c.

La Cassazione esamina.

Con i due motivi di ricorso, tra loro interconnessi, si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di legge e vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c. nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello ritenuto irrilevanti i documenti prodotti dal ricorrente, cosi' precludendo allo stesso la possibilita' di dimostrare il suo status di partigiano combattente.

Il ricorso si conclude con il quesito se sia vero che, in tema di maggiorazione prevista dalla L. 140/85, la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e' atto di per se' idoneo a provare la sussistenza dei requisiti combattentistici cosi' come previsto dalla L. 140/85, comma 7 bis. 

Tanto premesso, il ricorso viene giudicato inammissibile per piu' ragioni.

In effetti, la Corte di appello ha richiamato, a sostegno della decisione, la sentenza della Cass. n. 11084/1994, la quale aveva affermato che la norma di cui alla Legge 140/85 art. 6, comma 7 bis, concernente "miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale", stabilisce con carattere innovativo che, ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici, cosi' richiamando la dichiarazione sostitutiva istituita con la Legge 15/68, documento non sostituibile con altri mezzi di prova; il legislatore ha voluto cosi' tipicizzare il modo di ovviare al reperimento della documentazione militare richiesta mediante il ricorso esclusivo alla dichiarazione diretta dell'interessato, onde soltanto da quest'ultima possono emergere i requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di combattente di cui al Decreto Legislativo n° 137 del 04.03.1948.

Innanzitutto nel caso di specie, il ricorrente per cassazione, denunciando error in indicando in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, non indica neppure quali sarebbero le affermazioni della sentenza di appello in contrasto con "norme di legge", neppure specificamente indicate. 

Secondo costante orientamento della Cassazione, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'articolo 360 c.p.c. comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'articolo 366 c.p.c. comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilita', dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatoci della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita' o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07 e 3010/12; da ultimo, v. Cass. 05.07.2013 n° 16862).

Il quesito di diritto e' risultato poi inconferente rispetto a decisum, poiche' sembra supporre che la Corte di appello non abbia interpretato correttamente la valenza probatoria del documento prodotto in appello in relazione al suo contenuto dichiarativo, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto l'inidoneita' dell'autodichiarazione in quanto priva di data e di qualsiasi altra attestazione (data, timbro di ricezione) che potesse dimostrarne il pervenimento all'ufficio competente a riceverla.

La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilita' del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex plurimis, v. Cass. n° 17125/2007).

In relazione al denunciato vizio motivazionale, parte ricorrente non rispetta l'articolo 366 c.p.c., n. 6, con riguardo al documento in questione, limitandosi a dedurre che non sarebbe stato debitamente esaminato il documento, senza indicarne e trascriverne il contenuto.

E' orientamento costante (tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n° 22302/08 e, tra le piu' recenti, Cass. n° 6556 del 14.03.2013) che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di meritoha il duplice onere - imposto dall'articolo 366 c.p.c. comma 1, n. 6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Nella specie, il documento non risulta trascritto nel suo contenuto, ne' parte ricorrente indica in quale parte del fascicolo lo stesso sarebbe rinvenibile. Deve dunque ritenersi che nessuno dei due adempimenti prescritti sia stato soddisfatto.

In conclusione, il ricorso e' inammissibile.

In applicazione della regola generale della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore dell'INPS. 

Nulla dispone nei confronti del Ministero della Difesa, rimasto intimato.  

 

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