Dott. Roberto Paternicò. Con Legge 12 maggio 2014, n. 75 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia.

La norma consente alla Banca d'Italia, per una valutazione approfondita sulle grandi banche (analisi dei rischi, esame della qualità degli attivi e prova di stress), di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari.

Nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, in vista della realizzazione dell'unione bancaria europea, detta attività é volta a salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche.

Il sistema di vigilanza bancaria unica è disciplinato da due regolamenti:

- il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro;
- il regolamento (UE) n. 1022/2013, che allinea al nuovo assetto della vigilanza bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea (EBA). 

Con tale meccanismo si avvia il sistema di vigilanza unico con l'attribuzione alla Banca centrale europea (BCE), a decorrere dal novembre 2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento UE n. 1024/2013, previa una "valutazione approfondita" degli enti creditizi dello Stato membro.

In vista del nuovo ruolo, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti ed agli enti creditizi, società di partecipazione finanziaria etc., di fornire tutte le informazioni utili per effettuare detta  valutazione, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante.

La BCE condurrà la "valutazione approfondita" in cooperazione con le autorità nazionali competenti e con nota del 23 ottobre 2013 specifica che si avvarrà dell'apporto di un gruppo di consulenza gestionale internazionale a cui potranno rivolgersi, anche, le autorità nazionali competenti degli Stati membri.

Dette autorità, inoltre, potranno rivolgersi ad esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri) per ricevere assistenza in relazione a compiti quali l'esame dei fascicoli in loco, analisi e accertamenti.

Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia




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