di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 10429 del 14 Maggio 2014. 

E' escluso il risarcimento del danno da perdita di chance al lavoratore che si dichiara essere stato illegittimamente pretermesso dalla selezione interna per l'incarico di funzionario se egli non assolve il proprio onere della prova. E' quanto stabilito dalla Cassazione nel caso di specie, in cui un lavoratore ricorre al giudice del lavoro lamentando di aver illegittimamente subito un arresto di carriera a seguito di tale esclusione, poiché a suo dire avrebbe detenuto tutte le caratteristiche richieste, nonché maturato adeguata esperienza. 

Dopo un primo respingimento, la domanda veniva successivamente accolta e, poiché nel frattempo il lavoratore era stato posto in pensione per integrazione dei requisiti, il giudice condannava il datore di lavoro a corrispondere un'indennità pari all'importo che avrebbe ricevuto nel caso in cui avesse ricoperto la posizione superiore, nonché una somma a titolo di risarcimento del danno. Avverso tale sentenza la banca datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema corte accoglie il ricorso, rilevando una violazione di legge dovuta ad errata interpretazione. Non erano emersi infatti elementi univoci che potessero provare l'esistenza di un vero e proprio diritto alla promozione del dipendente; inoltre, non si ravvisava alcun capo della sentenza

relativo all'obbligo della società di procedere alla rinnovazione delle prove selettive per violazione dei principi di correttezza e buona fede. E' giurisprudenza costante quella che enuncia che "incombe sul singolo dipendente l'onere di provare il nesso di causalità tra l'impedimento datoriale e il danno derivato dal mancato conseguimento della qualifica superiore". Ma nella sentenza impugnata nulla vi è al riguardo, dunque è escluso il risarcimento del danno da perdita di chance. Il ricorso è accolto e la Corte decide direttamente nel merito rigettando la domanda dell'ex dipendente.


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