Avete deciso di unire due vostri appartamenti per averne uno più grande? Potete farlo a patto che non si trovino in due diversi condomini.

In questo caso anche la semplice apertura di una porta sul muro perimetrale  appartenente ai due condomini diversi comporta una alterazione ed un uso indebito  della cosa comune. Non solo. Si tratta di opere che andrebbero anche a costituire una servitù di passaggio.

È quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione (la numero 10606 del 14 maggio 2014).

La stessa Corte in una precedente sentenza del 2012 (la numero 14.607 aveva già chiarito che il singolo condomino può anche eseguire opere sul bene comune a patto che non impedisca un paritario uso da parte degli altri condomini, ma è importante, in ogni caso, che l'opera non vada costituire una servitù.

In sostanza l'apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo "è consentita, quale uso più intenso del bene comune, con eccezione del caso in cui tale varco metta in comunicazione l'appartamento del condominio con altra unità immobiliare attigua, pur di proprietà del medesimo, ricompresa in un diverso edificio condominiale

Abbiamo già avuto modo di Richiamare (nella guida sul condominio, capitolo "Condominio: I muri maestri, la facciata e i divisori" una giurisprudenza della Corte secondo cui  "il singolo condomino è legittimato ad apportarvi modificazioni che gli garantiscono una utilità aggiuntiva rispetto agli altri proprietari, a condizione che: non venga limitato il diritto all'uso del muro degli altri condomini; non ne venga alterata la normale destinazione; tali modificazioni non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio"

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