La presenza di un ostacolo, evitabile con un maggiore livello di attenzione, esclude la responsabilità del custode per "causa estranea" comprensiva del fatto del danneggiato.

Ad affermarlo è la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10008 dell'8 maggio 2014, segnando un rilevante passo indietro in materia di responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. La vicenda portata all'attenzione della Corte riguardava, infatti, la richiesta di risarcimento danni di un condomino, il quale, a causa della presenza di un ostacolo, nella specie dislivello e ghiaia, metteva un piede in fallo, cadendo rovinosamente in garage.

Considerando decisiva la valutazione dello scenario della caduta, pur in presenza dell'ostacolo ("causa estranea") inevitabile e imprevedibile, la Suprema Corte riconduceva la causa dell'evento dannoso al fatto estraneo in concorso con l'assorbente disattenzione della vittima, la quale, se avesse prestato più attenzione avrebbe, dunque, potuto evitare il danno.

In particolare, secondo la Corte: "Costituisce una causa di esclusione della responsabilità del custode, oltre il caso fortuito, anche la equiparata "causa estranea", comprensiva del fatto del danneggiato, sempre che questo abbia nel determinismo dell'evento dannoso un'autonoma efficienza causale e presenti il carattere di inevitabilità e imprevedibilità nei riguardi dell'attività dovuta del custode".

Per le motivazioni sopraesposte, la Cassazione, pertanto, ha rigettato il ricorso, non addebitando nessuna responsabilità al condominio.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: