di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 9597 del 5 Maggio 2014. 

Automobilisti fate attenzione: l'eccesso di velocità non comporta solo il rischio di una sanzione per la violazione del codice della strada. Se si è abituati a pigiare troppo il piede sull'acceleratore, si corre il rischio di un licenziamento, nel caso in cui si verifichi un incidente durante l'attività lavorativa.

Se infatti viene accertata la responsabilità a carico di un dipendente per un'incidente stradale che ha provocato il danneggiamento della merce trasportata, il licenziamento che ne consegue è legittimo poiché è integrato il giustificato motivo. Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione, il sinistro stradale in questo caso non può essere considerato estraneo al rapporto di lavoro poiché esso è avvenuto durante l'espletamento delle funzioni proprie del dipendente.

Nel caso di specie il giudice di primo grado e poi quello d'appello hanno ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente il quale, a causa dell'elevata velocità, ha perso il controllo del veicolo condotto causando un sinistro stradale e conseguente danneggiamento della merce trasportata

Avverso tale sentenza l'interessato propone ricorso per Cassazione lamentando violazione di legge e difetto di motivazione poiché il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della straordinarietà della situazione ed avrebbe invece considerato l'evento come strettamente attinente le mansioni a cui l'interessato era adibito. La Suprema corte, dopo aver affermato che le doglianze promosse dal licenziato ricorrente sono volte a porre in discussione accertamenti di fatto, dunque attinenti il merito e non sindacabili in sede di legittimità, ha escluso che potesse ravvisarsi alcuno dei vizi lamentati del ricorrente, avendo il giudice d'appello correttamente considerato le risultanze istruttorie nella formazione del proprio convincimento. 

L'incidente si sarebbe verificato a causa della negligenza del ricorrente e durante l'orario di lavoro e la guida dell'automezzo sarebbe rientrata tra le mansioni normali del dipendente. Dunque, il ricorso è stato rigettato.


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