di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9681 del 6 Maggio 2014. Le disposizioni del regolamento di condominio che disciplinano l'uso delle parti comuni, se facenti parte del contenuto "normale" del regolamento (di cui all'art. 1138 primo comma cod. civ.) possono essere modificate con la maggioranza prevista al terzo comma dell'articolo citato. Anche se adottato all'unanimità, esso non può comunque considerarsi di natura contrattuale. E' quanto specificato dalla Suprema corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie il ricorrente aveva impugnato una delibera assembleare che determinava l'applicazione del meccanismo della rotazione nello sfruttamento del parcheggio condominiale. Secondo il ricorrente, tale delibera avrebbe illegittimamente derogato le disposizioni del regolamento di condominio nella parte in cui disponeva determinate priorità di parcheggio a seconda della tipologia delle autovetture dei condomini. 

Egli qualificava il regolamento condominiale come di tipo "contrattuale" poiché lo stesso sarebbe stato adottato all'unanimità, di conseguenza modificabile solo con il consenso di tutti i condomini e non con una delibera adottata a maggioranza assoluta. 

La domanda veniva accolta in primo grado ma la sentenza veniva riformata in appello, poiché, secondo il giudice d'appello il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il regolamento condominiale come di natura contrattuale. 

Tale posizione, a seguito di ricorso dell'interessato, viene avallata dalla Cassazione: il regolamento di condominio non acquista valore contrattuale per il mero fatto di essere stato adottato all'unanimità. Il ricorso è rigettato.


Vai al testo della sentenza 9681/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: