di Gerolamo Taras - L'art. 10-bis della legge n. 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)  introdotto dall'art. 6 della legge n. 15/2005, stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, del c.d. "preavviso di rigetto". Il quale si sostanzia nell'obbligo di comunicazione agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento idoneo ad incidere nella loro sfera giuridica, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti… Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Si tratta di una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale (con l'evidente scopo di istituire un ulteriore fattore deflattivo del contenzioso, rispetto a quello a quello già introdotto dalla legge n. 241 con gli artt. 7 e segg.), tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione della vicenda da cui esiterà l'eventuale provvedimento finale.

In direzione del perseguimento delle ora enunciate finalità, preordinate a rendere effettivi i principi di principi di trasparenza e di buona amministrazione rivenienti dal'art. 97 della Costituzione

, si prevede la possibilità di instaurare un contraddittorio tra p.a. e amministrati, con l'eventualità per questi ultimi di formulare osservazioni scritte, del cui mancato accoglimento "deve essere data ragione nel provvedimento finale" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 dicembre 2009 , n. 13300).


E' pertanto illegittimo il provvedimento amministrativo  che riproduca  in sostanza, le stesse argomentazioni poste a fondamento del diniego senza considerare e valutare le osservazioni e le eventuali controdeduzioni  avanzate dall' istante, a seguito del preavviso di rigetto.

"Se è vero infatti che l' art.10 bis della legge 241/90, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte del c.d.  "preavviso di rigetto", non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso,  è altrettanto vero che l'assolvimento dell'obbligo, imposto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell'uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate".


Secondo la Seconda Sezione del  TAR Sardegna - sentenza n. 00264/2014 del  02/04/2014  deve essere annullato (per difetto di motivazione) il provvedimento finale adottato dal dirigente di un Ufficio Tecnico, che sulle osservazioni presentate dall' istante  a seguito del preavviso di rigetto si sia  limitato,  a richiamare in sostanza, le stesse argomentazioni poste a fondamento del diniego senza precisare perché le osservazioni della società, e in particolare la nuova soluzione progettuale offerta, non risultassero idonee a far mutare avviso all'Amministrazione in ordine al giudizio negativo espresso.

Occorre precisare infatti che le modifiche progettuali proposte dalla società escludevano la realizzazione di quelle parti dell' opera sulla quale si erano incentrate le argomentazioni preclusive dell'amministrazione, e destinavano i relativi locali ad uso strettamente attinente alla vendita di carburanti .


"Di qui pertanto l'annullamento, ai fini del riesame, del provvedimento impugnato, assegnando al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arzachena il termine di 20 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per cui è causa.

Per il caso di inadempimento dell'ufficio comunale si procede fin d'ora, per gli adempimenti in via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Dirigente del Servizio Tutela Urbanistica Ambientale della Regione Sardegna …  il quale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine in precedenza indicato, ove infruttuosamente decorso, dovrà porre in essere gli atti all'uopo necessari".

Spese a carico, manco a dirlo, del Comune.

 

 

Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

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