La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 16265/2003) ha stabilito che nel rito del lavoro "l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti a eccezioni rilevabili d'ufficio, nonchè il loro deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio". I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "alle due ipotesi di ammissibilità di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l'attore dall'art. 414 c.p.c. e per il convenuto dall'art. 416 c.p.c. indicati dalla giurisprudenza citata, si deve aggiungere quella di provata difficoltà a procurasi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.".

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