- avv. Concetta Spatola - Il D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014, in attuazione della Direttiva Comunitaria 93/2011 e finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia, ha previsto, tralaltro, che, chi intende impiegare al lavoro una persona che debba essere a contatto diretto con i minori deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulta l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600 quinquies, 609 undieces c.p., nonché l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con i minori.

Il Ministero della Giustizia ha redatto due distinte note di chiarimento, una di rilevante importanza perché riferita alla portata applicativa della norma, e l'altra sui tempi di rilascio dei certificati. Entrambe le note sono facilmente reperibili sui sito del ministero al seguente link: http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/resources/cms/documents/DIRETTIVA_2011-92-UE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_E_DEL_CONSIGLIO.pdf

L'obbligo di tale adempimento sorge, per la verità, solo ove il soggetto intenda avvalersi dell'opera di terzi (soggetto che può essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppur in forma organizzata e non occazionale e sporadica) si appresti alla stipula di un contratto di lavoro. Ne è conseguenza che l'obbligo non sorge, invece, ove il soggetto si avvalga di forme di collaborazione che non scaturiscano immediatamente in un rapporto di lavoro subordinato, e quindi, collaborazioni occasionali e volontariato.

La norma presa in esame appare avere un ambito estremamente ristretto che non concilia assolutamente con gli scopi prefissati dalla Direttiva Cee del 2011. Difatti ai sensi dell'art.34 della stessa "Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime". Appare incoerente con i fini da perseguire la previsione normativa nazionale una limitazione così imponente dell'ambito di applicazione. Basti prendere coscienza di quante associazioni esistono in Italia che operano a contatto con i minori, ma che per questioni di bilancio e di economia, si avvalgono dell'opera di volontari o di collaboratori non legati da rapporti di lavoro dipendente.

Direttiva Cee http://www.osservatoriopedofilia.gov.it/dpo/resources/cms/documents/DIRETTIVA_2011-92-UE_DEL_PARLAMENTO_EUROPEO_E_DEL_CONSIGLIO.pdf

avv. Concetta Spatola - foro di Napoli

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