- avv. Concetta Spatola - Le Sezioni Unite con ordinanza n.8049 dello scorso 7 aprile hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale riguardante la giurisdizione in tema di affidamento e mantenimento dei figli minori. Il dubbio che si è posto la Suprema Corte  è se le questioni in materia debbano essere decise dal giudice della separazione o da quello del luogo ove si esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di specie i coniugi avevano contratto matrimonio in Italia, ma poi avevano sempre vissuto in Inghilterra, ove erano nati i loro figli.

Nell'ambito del giudizio di separazione, dinanzi al Tribunale di Milano, uno dei coniugi aveva eccepito la giurisdizione del giudice inglese per tutte le questioni attinenti il regime di affidamento, collocazione, frquentazione e contributo al mantenimento dei minori, in quanto gli stessi, nati in Inghilterra, avevano sempre ivi vissuto unitamente ai loro genitori.

Il Tribunale di Milano aveva ritenuto di avere la competenza per decidere di tutte le questioni concernenti la separazione fondando le proprie ragioni sul presupposto dell'accessorietà di ogni situazione riguardante il coniuge ed il suo eventuale diritto al mantenimento, in quanto di competenza esclusiva del giudice inglese.

La questione è arrivata dinanzi la Corte a seguito di ricorso per regolamento. Già la Cassazione nel 2011 era intervenuta sull'argomento con ordinanza n.30646 affermando che le domande relative l'affidamento dei figli ed il loro mantenimento, ai sensi dell'art.8 del Regolamento CE 2201/2003, appartengono al giudice del luogo ove il minore risiede abitualmente, e ciò in ragione dell'interesse superiore del minore ed in ossequio al principio della vicinanza.

D'altro canto non aiuta a risolvere il dubbio il Regolamento Ce n.4/2009 che ha ad oggetto la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari che potrebbe applicarsi al caso di specie, in quanto pone non pochi dubbi in ordine all'individuazione del tribunale competente. Dal dettato normativo, infatti, sembrerebbe addirittura essere competente il giudice adito per primo con la conseguente esclusione necessaria dell'altro.

Indubbiamente sulla questione il Legislatore non ha dato chiarezza con le norme in materia. Questioni interpretative sorgono in relazione ai Regolamenti citati che incidono, entrambi, su aspetti sostanziali sino a far considerare più giudici competenti della medesima materia.

Per questo motivo è necessaria un'interpretazione della normativa e ciò ha indotto il nostro giudice di legittimità a rivolgersi alla Corte di Giustizia con questo quesito al fine di sciogliere ogni dubbio. Attendiamo l'esito, considerando anche che capita sempre più spesso di imbattersi dinanzi a casi simili.

avv. Concetta Spatola

avv.concettaspatola@alice.it

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