La Quinta Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato, con
sentenza n. 373 dello scorso 4 febbraio, ha stabilito che per l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio è determinante non tanto linclusione della strada negli elenchi delle strade pubbliche, quanto la sussistenza del passaggio esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse e il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, circostanza questa che può identificarsi anche nella protrazione delluso stesso da tempo immemorabile.