L'INPS, con circolare n. 33 del 20 marzo 2014, fornisce indicazioni in merito alla possibilità, per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un'indennità di disponibilità di ammontare inferiore al valore della retribuzione convenzionale fissata dal DM 30 dicembre 2004, di avvalersi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore.

Il lavoratore intermittente potrà chiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari integrativi in tutti i casi in cui i valori retributivi dei periodi di attività prestata e/o dei periodi di disponibilità fruita risultino inferiori a quello del minimale introdotto dall'art.7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, della legge n. 389/1989, che garantisce di considerare utile ai fini pensionistici la relativa anzianità contributiva.

Precisa l'Istituto che per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all'accredito dell'intera anzianità contributiva, l'autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. "Tale autorizzazione, infatti, ha un'efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta, come precisato con circ. 111/2011, avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali: - per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell'Istituto (www.inps.it), nella sezione "Servizi Online - Per tipologia di utente - Cittadino - Versamenti Volontari"; - mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale; - attraverso intermediari abilitati."

Nella domanda dovranno essere espressamente indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l'interessato intende effettuare il versamento integrativo.

Il D.M. 30.12.2004 - si legge nella circolare - ha stabilito che il parametro retributivo convenzionale da prendere a riferimento ai fini del calcolo della differenza contributiva integrativa corrisponde al limite minimo di retribuzione settimanale previsto per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, aggiornato annualmente in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n.638/1983 e successive modifiche.

Per ciascun periodo da integrare - evidenzia l'INPS - si dovrà prioritariamente quantificare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando l'importo del minimale settimanale vigente nell'anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato. Dal predetto valore retributivo dovrà essere poi sottratto l'ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l'indennità di disponibilità percepita.

Il risultato così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo. L'aliquota contributiva IVS da applicare è quella vigente nell'anno oggetto dell'integrazione.


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