di Avv. Barbara Pirelli

diceva George Bernard Shaw: "A che cosa servono le cartucce in una battaglia? Io mi porto sempre della cioccolata".

Ebbene si: la cioccolata piace davvero a tutti, delizia il palato e fa bene all'umore. Ma chi  avrebbe mai immaginato che potesse trasformarsi anche in un'insidia e dare luogo a un contenzioso? 

Ed è proprio di cioccolata (come causa di danno alla persona) che si è dovuto occupare il Tribunale di Brindisi.

No, non stiamo parlando di quel danno che temiamo soprattutto noi donne (ossia di quel chilo di troppo che ci potrebbe portare il consumo eccessivo di cioccolata), ma delle vere e proprie lesioni fisiche di chi scivolando su una macchia di cioccolato può subire.

La vicenda giudiziaria finita nelle aule del Tribunale di Brindisi, riguarda l'avventore di un bar che a causa di una macchia di cioccolato sul pavimento cadeva rovinosamente a terra procurandosi il trauma discorsivo del rachide cervicale e del ginocchio destro.

L'uomo citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Brindisi, il titolare del bar (luogo dove aveva subito l'incidente) chiedendo di essere risarcito per i danni fisici subiti a seguito della caduta al suolo determinata dalla presenza della macchia di cioccolato sul pavimento. In particolare chiedeva che il gestore del bar fosse riconosciuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito).

Il gestore del bar costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda ritenendo di non avere alcuna responsabilità dell'accaduto.

Il giudice ha, invece, accolto la richiesta risarcitoria ritenendo che il gestore del bar dovesse rispondere della caduta del cliente ai sensi dell'art. 2051c.c. perché questa responsabilità ha carattere oggettivo e, dunque, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato. 


Il custode (in questo caso il gestore del bar) e' esonerato da responsabilità solo se dimostra il "caso fortuito"oppure che il fatto e' stato commesso dal fatto del terzo o per colpa del danneggiato; il danneggiato, invece, deve fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.

La prova che l'avventore fosse caduto sulla macchia di cioccolata era stata fornita dalle deposizioni testimoniali effettuate; i testimoni, infatti, videro scivolare e poi soccorsero l'attore constatando  la presenza di "una macchia di cioccolato liquido" sul pavimento.

In definitiva, la domanda attorea e' stata accolta perché : l'evento dannoso non è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa in sé, né il convenuto ha dimostrato la sussistenza del fortuito o di un comportamento colposo del danneggiato tale da integrare un concorso di colpa."

L'attore ha ottenuto un risarcimento pari ad euro  3.215,00 mentre le spese sono state compensate.

Qui di seguito il testo della sentenza.

 

Tribunale di Brindisi - Sezione civile, avv. Tonia Rossi - Sentenza n. 80 del 15 gennaio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. designato Tonia Rossi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il numero .............del Ruolo Generale degli Affari, promossa da:

........ rappresentato e difeso dall'Avv. ......                                                                                        - attore-

contro

.................rappresentato e difeso dall' Avv. ..............                                                                           - convenuto-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ..............conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale .............esponendo che:

- Il 27.10.05 verso le ore 9.00 l'istante si recava presso il BAR di........... quando, all'interno dello stesso, scivolava su una chiazza di cioccolato sul pavimento, cadendo rovinosamente a terra;

- Soccorso dai medici e dagli infermieri presenti sul posto, veniva trasportato con l'ausilio di una barella presso il locale P.S. dove gli veniva riscontrato trauma discorsivo del rachide cervicale e del ginocchio dx.

Ha quindi concluso per la declaratoria di responsabilità del convenuto ai sensi dell' art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. quale gestore dell'esercizio commerciale e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attore e, pertanto al pagamento di € 75,00 per spese mediche e di € 11.601,21 o della somma ritenuta equa e di giustizia anche a seguito di ctu oltre interessi e rivalutazione dal sinistro e sino al soddisfo e condanna alle spese di lite.

Si costituiva il convenuto che concludeva per il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese di lite.

La causa, acquisiti i documenti agli atti, espletata attività istruttoria nonché CTU medico­legale, è stata assegnata a questo G.O.T. con provvedimento presidenziale del 17.4.13 per l'udienza del 10.10.13; fatte precisare le conclusioni è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione orale; discussa oralmente, veniva decisa con sentenza letta in udienza, che si allega al verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Va innanzi tutto precisato che la responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

La responsabilità del custode è, infatti, esclusa solo dal caso fortuito, ivi compreso il fatto del terzo e la colpa dello stesso danneggiato, fattori che attengono al profilo causale dell'evento e, pertanto, riconducibili non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno.

Ciò premesso, nella ripartizione dell'onere probatorio, spetta all'attore fornire la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre sul convenuto incombe la prova del fortuito.

Si reputa che l'attore abbia assolto il proprio onere.

Anzitutto va rilevato che dall'istruttoria espletata risulta chiaramente che l'attore sia caduto allorquando si trovava all'interno dell'esercizio commerciale, pacificamente gestito dal convenuto.

Può dirsi inoltre provato che la caduta sia stata provocata da una macchia di cioccolato presente sul pavimento del Bar.........

Tanto è emerso senza alcuna contraddizione dalle deposizioni testimoniali effettuate, sia con il teste .........., sia con il teste ..........i quali ebbero a vedere scivolare e a soccorrere l'attore nonché a constatare, immediatamente, la presenza di "una macchia di cioccolato liquido" sulla quale il .............. era scivolato.

Benché l'evento dannoso non sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa in sé, il convenuto non ha dimostrato la sussistenza del fortuito né di un comportamento colposo del danneggiato tale da integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. comma I.

Così stando le cose, la domanda con riferimento all'an deve essere accolta.

In relazione al quantum l'espletata consulenza medica d'ufficio ha evidenziato la persistenza di postumi permanenti, riferibili causalmente all'evento, valutati nella misura del l %; la compromissione temporanea della capacità del soggetto è stata, invece, calcolata in 7 giorni di inabilità totale, in 20 giorni di inabilità parziale al 50% ed infine di 30 giorni di inabilità parziale al 25%, con esclusione dell'incidenza dei postumi sull'attività lavorativa e lucrativa.

Le indicazioni del C.T.U. sono condivisibili e vanno accolte.

Per quanto riguarda il criterio di liquidazione di tale danno, applicando le tabelle del Tribunale di Milano in vigore nel 2013, alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte (Cassaz.civile III sez. n.17879/11) in tema di ragionevole uniformità dei criteri di liquidazione del danno biologico, si reputa equo quantificare il danno nella misura di € 1000,00 per il danno da invalidità permanente al l %, € 640,00 per il periodo di inabilità totale (€ 90,00 x 7), € 900,00 per il periodo di inabilità parziale al 50% (€ 45,00 x 20) ed ulteriore € 675,00 (ITP al 25%), per la somma complessiva di € 3215,00. In conclusione, all'attore va liquidato l'importo di € 3215,00 per i danni subiti.

A tale somma devono essere aggiunti, dalla data del sinistro e sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest'ultima per il periodo successivo al giugno 2013 (le tabelle del Tribunale di Milano, cui si è fatto riferimento, sono aggiornate al giugno 2013).

Si reputa equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visto l'art.281 sexies c.p.c.,

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ................. con atto di citazione ritualmente notificato a .............., nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

1)accoglie la domanda e per l'effetto condanna ................al pagamento in favore di .............della somma di € 3215,00 oltre interessi legali dal dì del sinistro e sino al momento della decisione da calcolarsi sulla somma devalutata e poi rivalutata annualmente secondo i criteri indicati da Cass SU n 1712/95 (come descritti in motivazione), oltre interessi legali su tale complessivo importo, dal dì della decisione e sino al soddisfo;

2)spese compensate.

Brindisi, 15.01.14

Barbara PirelliAvv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto - profilo e articoli
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