La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 23 gennaio 2004, ha precisato che il principio secondo cui "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario" si estende a tutte le notifiche, a mezzo posta e non. Più precisamente, per il richiedente la notificazione si perfeziona sempre al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario, tutti i termini previsti decorreranno dalla data in cui l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario stesso

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